LEGGE 28 dicembre 1952, n. 3060 - Delega al Governo della facolta' di provvedere alla riforma degli ordinamenti delle professioni di esercente in economia e commercio e di ragioniere

Coming into Force29 Gennaio 1953
End of Effective Date15 Dicembre 2010
Published date14 Gennaio 1953
Enactment Date28 Dicembre 1952
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1953/01/14/052U3060/CONSOLIDATED/20101215
Official Gazette PublicationGU n.10 del 14-01-1953
Articoli
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico.

Il Governo e' delegato a provvedere, entro nove mesi dalla entrata in vigore della presente legge, alla revisione degli ordinamenti delle professioni di professionista in economia e commercio e di ragioniere, uniformandosi ai principi e criteri direttivi appresso indicati:

  1. la determinazione del campo delle attivita' professionali non deve importare attribuzioni di attivita' in via esclusiva;

  2. la costituzione degli organi professionali deve ispirarsi a principi democratici;

  3. l'iscrizione negli albi non deve in alcun caso consentirsi agli impiegati dello Stato e delle altre pubbliche Amministrazioni, ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia vietato l'esercizio della libera professione;

  4. i procedimenti relativi alla iscrizione e alla cancellazione dall'albo e quelli in materia disciplinare devono essere regolati in maniera da assicurare la tutela dei diritti degli interessati e la difesa, degli incolpati.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 28 dicembre 1952 EINAUDI DE GASPERI - ZOLI - PELLA Visto...

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