DECRETO 20 giugno 2012, n. 144 - Regolamento concernente le modalita'' di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, in applicazione dell''articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati. (12G0166)

Capo I

Disposizioni Generali

IL MINISTRO

DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006: relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio e, in particolare, gli articoli 16 e 17 che prevedono il contenuto minimo delle informazioni che l'albo dei revisori legali dovra' acquisire ai fini dell'iscrizione;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente l'attuazione della citata direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE;

Visto in particolare, l'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, secondo il quale deve essere regolato il contenuto e le modalita' di presentazione delle domande di iscrizione nel Registro dei revisori legali, nonche' le modalita' e i termini entro cui esaminare le domande di iscrizione e verificare i requisiti, di concerto con il Ministero della giustizia, sentita la Commissione nazionale per la societa' e la borsa;

Visto l'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, secondo il quale viene disciplinato l'accertamento dei requisiti per l'abilitazione, nonche' la cancellazione;

Visto l'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 in merito alla disciplina prevista per il transito dei revisori legali nella Sezione del Registro dei revisori inattivi;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Codice dell'amministrazione digitale";

Visto l'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare il comma 9 secondo il quale le comunicazioni tra i soggetti di cui ai commi 6, 7 e 8 del medesimo articolo, che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti, possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6;

Visto l'articolo 38 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122, il quale prevede che al fine di potenziare ed estendere i servizi telematici, il Ministero dell'economia e delle finanze e le agenzie fiscali, nonche' gli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti possono definire termini e modalita' per l'utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della posta elettronica certificata, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonche' per la richiesta di attestazioni e certificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali;

Sentita la Commissione nazionale per le societa' e la borsa, che ha formulato, ai sensi del citato articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, parere favorevole n. RM/11092879 in data 17 novembre 2011 in merito allo schema del presente regolamento;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, formulato in data 10 novembre 2011, n. 418;

Udito il parere del Consiglio di Stato, formulato nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi, in data 8 marzo 2012;

Vista la nota n. 4530 del 14 maggio 2012, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi, ha espresso il proprio nulla osta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1

Registro dei revisori legali

1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito il Registro dei revisori legali ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

2. L'iscrizione nel Registro da' diritto all'uso del titolo di revisore legale.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).

Note alle premesse:

La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 17

maggio 2006, n. 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio e' pubblicata nella

G.U.U.E. 9 giugno 2006, n. L 157.

Si riporta il testo degli articoli 16 e 17 della citata direttiva 2006/43/CE del 17 maggio 2006:

"Art. 16. Iscrizione all'albo dei revisori legali

1. Per quanto riguarda i revisori legali, l'albo contiene quanto meno le informazioni seguenti:

  1. nome, indirizzo e numero di iscrizione;

  2. se applicabile, il nome, l'indirizzo, l'indirizzo

    Internet nonche' il numero di iscrizione dell'impresa di revisione contabile presso la quale e' impiegato il revisore legale o con la quale il revisore legale e' associato in qualita' di socio o altrimenti;

  3. ogni altra iscrizione in qualita' di revisore legale presso le autorita' competenti di altri Stati membri o in qualita' di revisore contabile presso paesi terzi, compresi i nomi delle autorita' competenti per l'iscrizione e, ove applicabili, i numeri di iscrizione.

    2. I revisori contabili di paesi terzi iscritti a norma dell'articolo 45 sono indicati chiaramente nell'albo in quanto tali e non in qualita' di revisori legali."

    "Art. 17. Iscrizione all'albo delle imprese di revisione contabile

    1. Per quanto riguarda le imprese di revisione contabile, l'albo contiene quanto meno le informazioni seguenti:

  4. nome, indirizzo e numero di iscrizione;

  5. forma giuridica;

  6. estremi per contattare l'impresa, persona di riferimento principale e, dove applicabile, sito web;

  7. indirizzo di ciascun ufficio situato nello Stato membro in questione;

  8. nome e numero di iscrizione di tutti i revisori legali impiegati dall'impresa o ad essa associati in qualita' di soci o altrimenti;

  9. nomi e indirizzi professionali di tutti i proprietari e gli azionisti;

  10. nomi e indirizzi professionali di tutti i membri dell'organo di amministrazione o di direzione;

  11. se applicabile, denominazione della rete della quale l'impresa fa parte ed elenco dei nomi e degli indirizzi delle imprese appartenenti a tale rete e delle affiliate o indicazione del luogo in cui tali informazioni sono accessibili al pubblico;

  12. ogni altra iscrizione in qualita' di impresa di revisione contabile presso le autorita' competenti di altri

    Stati membri e in qualita' di ente di revisione contabile presso paesi terzi, compresi i nomi delle autorita' competenti per l'iscrizione e, ove applicabili, i numeri di iscrizione.

    2. Gli enti di revisione contabile di paesi terzi iscritti a norma dell'articolo 45 sono indicati chiaramente nell'albo in quanto tali e non in qualita' di imprese di revisione contabile.".

    Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39

    (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE", e' pubblicato nella Gazz.

    Uff. 23 marzo 2010, n. 68, S.O.

    Si riporta il testo degli articoli 6 e 8 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010:

    "Art. 6. (Iscrizione nel Registro)

    1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la

    Consob, con proprio regolamento, stabilisce:

  13. il contenuto e le modalita' di presentazione delle domande di iscrizione nel Registro dei revisori legali e delle societa' di revisione;

  14. modalita' e termini entro cui esaminare le domande di iscrizione e verificare i requisiti.

    2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, se accerta l'insussistenza dei requisiti per l'abilitazione, ne da' comunicazione all'iscritto, assegnandogli un termine non superiore a sei mesi per sanare le carenze. Qualora entro il termine assegnato l'iscritto non abbia provveduto, il Ministero dell'economia e delle finanze sentito l'interessato, dispone con proprio decreto la cancellazione dal Registro.

    3. Il provvedimento di cancellazione e' motivato e notificato all'interessato."

    "Art. 8. (Sezione del Registro per i revisori inattivi)

    1. I soggetti iscritti nel Registro comunicano al soggetto incaricato della tenuta del Registro gli incarichi di revisione legale assunti. Le societa' di revisione legale comunicano altresi', per ciascun incarico, il responsabile della revisione e i revisori legali che hanno collaborato al suo svolgimento.

    2. I soggetti che non hanno assunto incarichi di revisione legale o non hanno collaborato a un'attivita' di revisione legale in una societa' di revisione legale per tre anni consecutivi e quelli che ne fanno richiesta sono iscritti in un'apposita sezione del Registro e, salvo che abbiano volontariamente preso parte ai programmi di aggiornamento professionale di cui all' articolo 5, comma

    1, possono assumere nuovi incarichi di revisione legale solo dopo la...

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