PROVVEDIMENTO 30 settembre 2002 - Definizione delle prescrizioni per i sistemi di regolamento titoli ex art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 210/2001 di attuazione della direttiva 98/26/CE

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n.

210, secondo cui i sistemi italiani di regolamento titoli stabiliscono il momento in cui un ordine di trasferimento, di cui all'art. 1, comma 1, lettera m), n. 2, del citato decreto e' immesso in un sistema nel rispetto delle prescrizioni impartite dalla Banca d'Italia e dalla Consob; Considerato che la determinazione del momento in cui un ordine di trasferimento e' immesso in un sistema e' funzionale all'applicazione delle norme del decreto volte a ridurre il rischio sistemico; Considerato che e' necessario assicurare la coerenza delle diverse fasi del processo di trasferimento tra i vari sistemi; Considerato che, gia' sulla base dell'allegato al suddetto decreto che elenca i sistemi per l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'art. 1, comma 1, lettera m), n. 2, sono ricompresi sistemi di regolamento sia su base netta sia su base lorda e sistemi a controparte centrale; D'intesa con la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (Consob); Dispone

  1. I sistemi italiani per l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'art. 1, comma 1, lettera m), n. 2, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, fissano, dandone adeguata pubblicita', il momento di immissione di tali ordini nel sistema con modalita' che ne assicurino l'esatta e oggettiva determinazione, nel rispetto dell'esigenza di contenere i rischi di regolamento e di assicurare l'unitarieta' e la coerenza delle diverse fasi del processo di esecuzione degli ordini.

  2. In particolare, il meccanismo di...

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