Deduzioni 15%, IMU progressiva, libretto casa, fiscalità immobiliare e problemi vari

AutoreCorrado Sforza Fogliani
Pagine273-276
273
Arch. loc. e cond. 3/2013
Dottrina
DEDUZIONI 15%,
IMU PROGRESSIVA,
LIBRETTO CASA,
FISCALITÀ IMMOBILIARE
E PROBLEMI VARI
di Corrado Sforza Fogliani
SOMMARIO
1. Ripristinare la deduzione del 15%. 2. L’IMU non può essere
progressiva. 3. Cosa comune locata, chi è il gestore? 4. Libret-
to casa e riforma condominio. 5. Certif‌icazione energetica,
abrogata l’autodichiarazione. 6. Nuova sentenza, la tassa sui
telefonini è legittima. 7. Nuovo Accordo sulla formazione dei
dipendenti da proprietari di fabbricati. 8. Fisco immobiliare
e reddito. 9. Torniamo ai pubblicani. 10. Ancora sull’inutilità
del fascicolo del fabbricato.
1. Ripristinare la deduzione del 15%
La legge di riforma del mercato del lavoro (n. 92/’12)
ha previsto, a decorrere dal 2013 (da applicarsi – quindi
– con la dichiarazione dei redditi da presentare nel 2014),
la riduzione dal 15% al 5% della deduzione forfettaria Ir-
pef per i redditi da locazione (quale parte della copertura
f‌inanziaria del provvedimento).
La deduzione del 15% è una deduzione forfettaria delle
spese che sono a carico del proprietario che loca (imposte
e tasse, manutenzione ordinaria e straordinaria, ripara-
zione, assicurazione, amministrazione, rischio sf‌itto ecc.).
Non è, quindi, una agevolazione, ma semplicemente una
modalità di determinazione del reddito da locazione. Per
tutte le attività, il reddito si determina al netto delle spese
sostenute per ottenerlo. L’unica differenza è che, per i lo-
catori, le spese non sono determinate analiticamente ma
in modo forfettario. Fino a qualche anno fa, peraltro, tale
deduzione era pari al 25%. Cifra che era comunque più
bassa rispetto a quella che gli studiosi di estimo applicano
in relazione al livello dei costi che gravano sul proprieta-
rio, calcolata in circa il 30%. L’aver portato al 5% la percen-
tuale di deduzione in parola signif‌ica, in sostanza, negare
– con una misura senza precedenti – il riconoscimento dei
“costi di produzione” di un reddito, quello da locazione.
Questo, con misura di assai dubbia costituzionalità, posto
che il reddito da locazione viene discriminato in peius ri-
spetto ad altri redditi e perché, comunque, si assoggetta
a imposizione f‌iscale un reddito superiore a quello reale,
siccome depurato di costi (5%) all’evidenza insignif‌icanti.
La Confedilizia ha chiesto formalmente che venga ri-
pristinata la percentuale – di per sé, comunque, insuff‌i-
ciente – del 15%.
2. L’IMU non può essere progressiva
Nel dibattito postelettorale, l’IMU è accuratamente
“silenziata”. Eppure, è l’argomento che ha riempito la
campagna elettorale e condizionato l’esito delle elezioni.
Perché mai, allora, questo “silenzio”? Perché molti giornali
e commentatori televisivi – vien da dire – sono evidente-
mente condizionati dalla lobby contraria all’immobiliare,
che vuole dirottare gli investimenti verso la f‌inanza. I com-
mentatori in questione sono per questo sostanzialmente
d’accordo nella trasformazione di fatto di un’imposta reale
in un’imposta personale (una contraddizione in termini).
Va allora ricordato che l’Ici (da cui deriva, com’è noto,
l’Imu) è nata come tributo locale in funzione dei servizi
che i Comuni f‌inanziano per gli abitanti (proprietari e
inquilini) degli immobili. In Italia, il tributo è però nato
con l’anomalia di essere stato posto a carico dei soli pro-
prietari, a differenza di quanto accade negli altri Paesi (a
cominciare dalla Germania e dalla Francia) che l’hanno
istituito. E come se questo non bastasse, ora c’è chi vuole
che un tributo reale che dovrebbe essere strettamente
correlato, anche nel suo importo, al servizio fornito, diven-
ti un tributo ad aliquota progressiva (attraverso le detra-
zioni, l’Imu è comunque già un’imposta progressiva).
Chi propugna questa tesi bislacca, dimentica quanto
stabilito dalla nostra Corte costituzionale nel 1985 (sent.
n. 159): “Il principio di progressività, se inteso nel senso
che l’aliquota aumenta con il crescere del reddito, pre-
suppone un rapporto diretto fra imposizione e reddito
individuale del contribuente”. Ancor più chiara era stata
la Corte vent’anni prima, nel 1966 (sent. n. 128), quando
aveva stabilito che il principio della progressività è ap-
plicabile alle imposte personali, ma non a tutte le altre
diverse imposte e che, “nella molteplicità e varietà di im-
poste, attraverso le quali viene ripartito fra i cittadini il
carico tributario, non tutti i tributi si prestano, dal punto
di vista tecnico, all’adattamento al principio della progres-
sività, che, inteso nel senso dell’aumento di aliquota con
il crescere del reddito, presuppone un rapporto diretto fra
imposizione e reddito individuale di ogni contribuente”.

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