DECRETO RETTORALE 7 giugno 2022 - Modifiche allo statuto. (22A03628)

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168

Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 e successive modificazioni ed integrazioni

Visto lo statuto di Ateneo, emanato con d.r. n. 881 del 23 marzo 2015 e successive modificazioni ed integrazioni

Vista la delibera del senato accademico del 25 gennaio 2022, con la quale sono state approvate le proposte di modifica dei seguenti articoli: art. 8, comma 1, lettera d)

nuovo titolo II-bis

art. 12, comma 3

nuovo art. 12-ter (ex art. 40)

nuovo art. 12-quater

art. 14, comma 3

art. 15, commi 2, 6, 7, 9 e 11

art. 18 (in particolare il comma 5)

art. 19

art. 22, comma 4

art. 23, comma 3

art. 24, comma 6

art. 25, comma 7

art. 27, comma 2

art. 28, comma 5

nuova denominazione del titolo VI

art. 32, commi 4 e nuovo comma 6

art. 34

art. 36, comma 2

art. 37, commi 1 e 3. Sono stati altresi' abrogati gli articoli 42, 42-bis e 43

Vista la nota rettorale del 26 gennaio 2022, prot. 28102, con la quale le proposte di modifica deliberate dal senato accademico sono state trasmesse ai Dipartimenti, ai sensi dell'art. 36, comma 2, dello statuto, per gli eventuali pareri dei rispettivi consigli

Vista la delibera del senato accademico del 22 febbraio 2022, con la quale, previo parere del consiglio di amministrazione dell'11 febbraio 2022, sono state approvate le modifiche allo statuto di Ateneo, in particolare ai seguenti articoli: art. 6, comma 3, lettera g)

art. 7, comma 1, lettera m)

art. 8, comma 1, lettera d)

nuovo titolo II-bis

art. 12, comma 3

nuovo art. 12-ter (ex art. 40)

nuovo art. 12-quater

art. 14, comma 3

art. 15, commi 2, 6, 7, 9 e 11

art. 18 (in particolare il comma 5)

art. 19

art. 22, comma 4

art. 23, comma 3

art. 24, comma 6

art. 25, comma 7

art. 27, comma 2

art. 28, comma 5

nuova denominazione del titolo VI

art. 32, commi 4 e nuovo comma 6

art. 34

art. 36, comma 2

art. 37, commi 1 e 3. Sono stati altresi' abrogati gli articoli 42, 42-bis e 43

Vista la nota rettorale del 25 febbraio 2022, prot. 88598, con la quale la delibera del senato accademico del 22 febbraio 2022 e' stata trasmessa al Ministero dell'universita' e della ricerca, per i controlli di cui all'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989

Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca, assunta al protocollo di Ateneo n. 171005 del 26 aprile 2022, con la quale sono state formulate alcune osservazioni di merito sui seguenti articoli: art. 12

art. 14, comma 3

art. 15, comma 7

art. 23, comma 3

art. 24, comma 6

art. 25, comma 7

art. 28, comma 5

Viste le delibere del senato accademico e del consiglio di amministrazione, rispettivamente del 24 e del 26 maggio 2022, con la quale sono state recepite le osservazioni del Ministero

Vista la nota rettorale del 26 maggio 2022, prot. 209743, con la quale sono stati comunicati al Ministero i recepimenti delle osservazioni ministeriali

Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca, assunta al protocollo di Ateneo n. 220213 del 1° giugno 2022 con la quale e' stato comunicato che non vi sono osservazioni da formulare

Tutto cio' premesso

Decreta:

Art. 1

Il vigente statuto dell'Universita' degli studi di Catania di cui in premessa e' modificato come segue.

Art. 6, comma 3, lettera g): avviare i procedimenti in caso di violazioni del codice etico e di comportamento, qualora le stesse non ricadano sotto la competenza del collegio di disciplina ovvero di altro organo disciplinare previsto dalla normativa vigente, e proporre al senato accademico la sanzione.

Art. 7, comma 1, lettera m): approvare, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, il codice etico e di comportamento e decidere, su proposta del rettore, in ordine alle violazioni dello stesso, qualora non ricadano sotto la competenza del collegio di disciplina, ovvero di altro organo disciplinare previsto dalla normativa vigente.

Art. 8, comma 1, lettera d): approvare il regolamento per l'amministrazione, la contabilita' e la finanza, previo parere del senato accademico.

Nuovo titolo II-bis - Altri organi.

Art. 12, comma 3: i componenti delle sezioni sono eletti, a scrutinio segreto e per fasce tra i docenti anche di altri atenei, secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale di Ateneo, e nominati con decreto rettorale. I componenti del collegio di disciplina durano in carica quattro anni e sono rinnovabili per una sola volta.

Art. 12, comma 9: il procedimento disciplinare avanti al collegio e' avviato dal rettore ovvero, se i fatti riguardano il rettore, dal decano dei professori di prima fascia, ed e' disciplinato dalla normativa vigente.

Nuovo art. 12-ter - Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.

  1. Presso l'Universita' di Catania e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, a cui spettano i compiti attribuiti dalla normativa vigente in materia.

  2. Il Comitato e' composto da rappresentanti del personale docente e tecnico-amministrativo e degli studenti, in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi.

  3. Le norme di dettaglio in materia di composizione e di modalita' di costituzione del Comitato sono stabilite dal regolamento di Ateneo.

    Nuovo art. 12-quater -...

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