DECRETO RETTORALE 30 dicembre 2014 - Modificazioni allo statuto. (15A00122)

IL RETTORE Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168;

Vista le legge 30 dicembre 2010 n. 240;

Visto lo statuto dell'Universita' di Messina, emanato con decreto rettorale n. 1244 del 14 maggio 2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 116 del 19 maggio 2012;

Viste le deliberazioni assunte dal senato accademico, nelle sedute del 25 settembre e del 7 ottobre 2014, con le quali sono state approvate le modifiche del vigente statuto dell'Universita' degli studi di Messina nonche' la deliberazione assunta dal consiglio di amministrazione, nella seduta del 27 settembre 2014, con la quale il consiglio ha espresso il parere favorevole in merito alle predette modifiche di statuto;

Vista la nota prot. n. 66101 del 15 ottobre 2014 con cui le suddette delibere sono state trasmesse al MIUR per il controllo previsto ex lege;

Considerato che il MIUR, con nota del 12 dicembre 2014, prot. 30923, ha formulato osservazioni sulla proposta di modifica di alcuni articoli dello statuto, precisamente, sulle modifiche apportate all'art. 20, comma 1, all'art. 53, comma 2, all'art. 54, comma 5 e all'art. 57, comma 5;

Viste le deliberazioni assunte dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione nelle sedute del 29 dicembre 2014, con le quali gli organi collegiali hanno recepito integralmente le osservazioni e le richieste ministeriali, considerate condivisibili;

Decreta: Lo statuto d'Ateneo e' cosi' modificato: Articolo unico All'art. 2, si introduce il seguente comma 3: «3. L'Universita' garantisce l'elaborazione, l'innovazione, il trasferimento e la valorizzazione delle conoscenze a vantaggio dei singoli e della collettivita', per favorire il progresso culturale, scientifico, economico e sociale». Gli attuali commi 3, 4 e 5 assumono la numerazione 4, 5 e 6. All'art. 5, i commi 7 e 8 sono cosi' sostituiti: «7. L'Universita' puo' partecipare, secondo modalita' stabilite con delibera del consiglio di amministrazione e previo parere vincolante del senato accademico, a societa' o ad altre associazioni o fondazioni di diritto privato per lo svolgimento di attivita' connesse alle attivita' didattiche e/o di ricerca o comunque utili al fine di un ottimale conseguimento dei propri fini istituzionali come previsto dalla legislazione vigente. 8. L'Universita' ha un sigillo, il cui utilizzo da parte di terzi e' soggetto ad autorizzazione del rettore». Per ragioni di sistematicita', gli articoli 7 «Organi di governo» e 8 «Accesso ai fondi di finanziamento» dello statuto sono invertiti ed e' spostata la sezione I del titolo II. Pertanto, l'art. 7 «Accesso ai fondi di finanziamento» adesso fa parte del titolo I e la sezione I del titolo II prende inizio dall'art. 8 «Organi di governo». All'art. 9, i primi 2 periodi del comma 1 sono cosi' sostituiti: «1. Il rettore e' eletto a suffragio diretto da: a) professori di ruolo, ricercatori a tempo indeterminato e ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010;

  1. ricercatori a tempo determinato diversi da quelli indicati alla lettera a), il cui voto viene conteggiato nella misura del 30 per cento;

  2. dirigenti amministrativi;

  3. personale tecnico-amministrativo, lettori e collaboratori esperti linguistici il cui voto viene conteggiato nella misura del 25 per cento del numero complessivo dei professori di ruolo e dei ricercatori a tempo indeterminato aventi diritto al voto;

  4. studenti, dottorandi, assegnisti, specializzandi il cui voto viene conteggiato nella misura del 30 per cento del numero complessivo dei rappresentanti delle suddette categorie in senato accademico, consiglio di amministrazione e nei consigli di dipartimento». Alla lettera m) del comma 9, dopo la parola «censura» le parole «previo il parere consultivo del consiglio di disciplina» sono soppresse. All'art. 10, le lettere b), c), d) ed e) del comma 1 sono cosi' modificate: «b) da tutti i direttori di dipartimento;

  5. da tre professori ordinari, tre professori associati e tre ricercatori a tempo indeterminato, scelti secondo le modalita' di cui al comma 3, in rappresentanza delle aree scientifico-disciplinari indicate nel seguente comma 2;

  6. da cinque studenti eletti secondo le modalita' di cui al regolamento per l'elezione delle rappresentanze in seno agli organi collegiali dell'Ateneo;

  7. da tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e dei lettori e collaboratori esperti linguistici, i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili anche consecutivamente una sola...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT