DECRETO RETTORALE 3 marzo 2021 - Modifica dello statuto. (21A01560)

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 recante l'autonomia statutaria e regolamentare degli atenei

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante le norme in materia di organizzazione delle universita'

Visto il decreto rettorale 6 novembre 2017, n. 597 con il quale e' stata disposta la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica dello statuto di autonomia di questa universita'

Tenuto conto che lo statuto e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 novembre 2017, n. 275 ed e' entrato in vigore in data 8 dicembre 2017

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 23 del 25 febbraio 2020

Vista la delibera del Senato accademico n. 35 del 21 aprile 2020 di approvazione della proposta di revisione dello statuto

Vista la nota rettorale prot. n. 100580 del 28 luglio 2020 con la quale e' stata trasmessa la proposta di revisione dello statuto al MUR per il richiesto parere da fornire entro il termine disposto dall'art. 6, comma 9 della legge n. 168/1989

Vista nota prot n. 118947 del 27 settembre 2020 del Ministero dell'universita' con la quale il Ministero ha concesso il nulla osta e ha fornito talune raccomandazioni

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 187 del 27 novembre 2020

Vista la delibera del Senato accademico n. 139 del 15 dicembre 2020

Vista la nota rettorale prot. n. 154155 del 23 dicembre 2020

Tenuto conto che il Ministero, con nota assunta al prot. n. 40188 del 24 febbraio 2021, ha preso atto di quanto comunicato da questo Ateneo con la summenzionata nota prot. n. 154155 del 23 dicembre 2020 senza formulare ulteriori raccomandazioni

Visto l'art. 30 dello statuto

Ritenuto concluso l'iter di approvazione delle modifiche di statuto

Decreta:

Art. 1

Di emanare le modifiche ai seguenti articoli dello statuto:

Art. 21, comma 1:

  1. All'atto di accettazione dell'incarico, i docenti a contratto dichiarano l'inesistenza di conflitti d'interesse o di situazioni di incompatibilita', previsti dalla legge, dallo statuto e dal codice etico e di comportamento dell'Ateneo.

    Art. 29, comma 1:

  2. Sono fonti normative dell'universita' la Costituzione, il diritto europeo, le leggi dello Stato e della regione, lo statuto, il codice etico e di comportamento e i regolamenti di autonomia.

    Art. 30, comma 2:

  3. Il codice etico e di comportamento e i regolamenti di autonomia, nel rispetto delle procedure di controllo previste dalla legge:

    sono emanati con decreto del Rettore

    sono inseriti nel Registro ufficiale degli atti normativi di Ateneo, con cronologia consecutiva di numero e anno

    sono pubblicati entro quindici giorni dall'emanazione in un'apposita unica sezione del sito ufficiale di Ateneo

    entrano in vigore non oltre il quindicesimo giorno dalla loro pubblicazione.

Capo quarto Codice etico e di comportamento e sistemi di autoregolazione

Art. 33. Codice etico e di comportamento:

  1. Il codice etico e di comportamento garantisce il rispetto della parte prima dello statuto, individuando le condotte rilevanti ai fini dell'irrogazione di sanzioni, a fronte di ingiustizie, discredito e danni nelle attivita' didattiche, di reclutamento scientifico, di valutazioni comparative, di gestione di programmi e di risorse dell'Ateneo.

  2. Idem

  3. Il codice etico e di comportamento si applica alle attivita' di tutti i componenti della comunita' universitaria e ad ogni altro soggetto destinatario delle disposizioni dello stesso codice anche per la chiamata dei professori di ruolo, per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, per l'attribuzione dei contratti di insegnamento, per l'attribuzione dell'incarico di professore visitatore, e per tutti i concorsi e le valutazioni comparative espletate a qualsiasi titolo nell'universita'.

  4. Il codice etico e di comportamento e' approvato dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

  5. Sulle violazioni del codice etico e di comportamento, prive di rilievo disciplinare come descritte nel codice, decide il Senato accademico a maggioranza assoluta su proposta del Rettore all'esito del procedimento disciplinato dallo stesso, entro i novanta giorni dalla segnalazione pervenuta, o da quando ha avuto conoscenza del fatto.

  6. Abrogato

  7. In caso di violazione del codice etico e di comportamento priva di rilievo disciplinare la sanzione consiste nel richiamo, riservato o pubblico, nei confronti dell'autore della trasgressione.

    Art. 49, comma 2 e comma 5, lett. b):

  8. Il Senato accademico approva e modifica lo statuto, i regolamenti di autonomia e il codice etico e di comportamento coerentemente alle previsioni del precedente art. 32 e 33, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

    (Omissis).

  9. Il Senato accademico:

    (Omissis).

    1. decide sulle violazioni del codice etico e di comportamento prive di rilievo disciplinare su proposta del Rettore, a maggioranza assoluta dei suoi componenti

    Art. 62, comma 1:

  10. Il Collegio di disciplina e' composto da cinque docenti in regime di tempo pieno, anche esterni, di cui tre professori ordinari, un professore associato e un ricercatore a tempo indeterminato.

    Art.63, comma 13:

    Nel caso di violazioni ascrivibili al Rettore, tutte le competenze proprie di quest'ultimo sono attribuite al Decano.

    Art. 65, comma 1:

  11. Accertamenti di fatti contestualmente rilevanti in ambito disciplinare, di violazione del codice etico e di comportamento e di violazione dell'autoregolamentazione contro il mobbing non possono costituire oggetto di piu' procedimenti e sanzioni.

    Art. 99, comma 5:

    Nel caso in cui il numero dei direttori di dipartimento risulti essere uguale o inferiore ad otto, i direttori di dipartimento componenti del Senato sono eletti a scrutinio maggioritario in collegio unico dagli stessi direttori di dipartimento.

    Art. 2

    Di stabilire che le succitate modifiche allo statuto entrino in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento.

    Art. 3

    Di trasmettere il presente provvedimento al Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 6, comma 11 della legge 9 maggio 1989, n. 168 e al Ministero dell'universita' e della ricerca per conoscenza.

    Art. 4

    Di pubblicare il testo dello statuto coordinato con le modifiche di cui all'art. 1 sul portale di Ateneo nella sezione statuto e regolamenti e nella Gazzetta Ufficiale.

    Il presente decreto sara' portato in comunicazione nella prossima seduta del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione.

    Lecce, 3 marzo 2021

    Il Rettore: Pollice

Allegato

STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEL SALENTO

IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 240/2010

Approvato dal Senato accademico con delibera n. 133 del 28 luglio

2017 previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione con

delibera n. 101 del 10 aprile 2017 e modificato dal Senato

accademico con delibera n. 35 del 21 aprile 2020 previo parere

favorevole del Consiglio di amministrazione con delibera n. 23 del

25 febbraio 2020 e dal Senato accademico con delibera n. 139 del 15

dicembre 2020 previo parere favorevole del Consiglio di

amministrazione n. 187 del 27 novembre 2020.

Indice

Parte I

Comunita' universitaria

Titolo I

Principi fondamentali

Articolo 1 Principi generali

Articolo 2 Principio di dignita' del lavoro

Articolo 3 Principio di internazionalizzazione

Articolo 4 Principio di separazione

Articolo 5 Principio di pubblicita' e trasparenza

Articolo 6 Principio di partecipazione

Articolo 7 Principio di semplificazione

Titolo II

Diritti e doveri

Capo I

STUDENTI

Articolo 8 Diritti e doveri

Articolo 9 Liberta' di riunione e organizzazione

Articolo 10 Studenti diversamente abili

Articolo 11 Studenti lavoratori e a tempo parziale

Articolo 12 Studenti visitatori e ospiti

Articolo 13 Tasse e contributi degli studenti

Articolo 14 Rappresentanza

Capo II

DOCENTI

Articolo 15 Diritti e doveri

Articolo 16 Carico didattico

Articolo 17 Giudizio tra pari

Articolo 18 Rappresentanza

Articolo 19 Aree rappresentative dell'Ateneo

Articolo 20 Cariche accademiche e docenti a tempo definito

Articolo 21 Docenti a contratto

Articolo 22 Professori visitatori

Articolo 23 Tutela della creativita' intellettuale

Capo III

PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO

Articolo 24 Diritti e doveri

Articolo 25 Formazione e aggiornamento

Articolo 26 Partecipazione ad attivita' didattiche e scientifiche

Articolo 27 Rappresentanza

Capo IV

PERSONALE ESTERNO ALL'UNIVERSITA'

Articolo 28 Soggetti esterni

Titolo III

Sistema delle fonti

Capo I

CRITERI GENERALI

Articolo 29 Fonti normative dell'universita'

Articolo 30 Pubblicazione e cognizione delle fonti

Capo II

STATUTO

Articolo 31 Adozione, revisione e adeguamento

Capo III

REGOLAMENTI DI AUTONOMIA

Articolo 32 Regolamenti

Capo IV

CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

E SISTEMI DI AUTOREGOLAZIONE

Articolo 33 Codice etico

Articolo 34 Autoregolazione contro molestie sessuali, mobbing e discriminazioni

...

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