DECRETO RETTORALE 3 marzo 2021 - Modifica dello statuto. (21A01560)
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 recante l'autonomia statutaria e regolamentare degli atenei
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante le norme in materia di organizzazione delle universita'
Visto il decreto rettorale 6 novembre 2017, n. 597 con il quale e' stata disposta la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica dello statuto di autonomia di questa universita'
Tenuto conto che lo statuto e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 novembre 2017, n. 275 ed e' entrato in vigore in data 8 dicembre 2017
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 23 del 25 febbraio 2020
Vista la delibera del Senato accademico n. 35 del 21 aprile 2020 di approvazione della proposta di revisione dello statuto
Vista la nota rettorale prot. n. 100580 del 28 luglio 2020 con la quale e' stata trasmessa la proposta di revisione dello statuto al MUR per il richiesto parere da fornire entro il termine disposto dall'art. 6, comma 9 della legge n. 168/1989
Vista nota prot n. 118947 del 27 settembre 2020 del Ministero dell'universita' con la quale il Ministero ha concesso il nulla osta e ha fornito talune raccomandazioni
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 187 del 27 novembre 2020
Vista la delibera del Senato accademico n. 139 del 15 dicembre 2020
Vista la nota rettorale prot. n. 154155 del 23 dicembre 2020
Tenuto conto che il Ministero, con nota assunta al prot. n. 40188 del 24 febbraio 2021, ha preso atto di quanto comunicato da questo Ateneo con la summenzionata nota prot. n. 154155 del 23 dicembre 2020 senza formulare ulteriori raccomandazioni
Visto l'art. 30 dello statuto
Ritenuto concluso l'iter di approvazione delle modifiche di statuto
Decreta:
Art. 1
Di emanare le modifiche ai seguenti articoli dello statuto:
Art. 21, comma 1:
-
All'atto di accettazione dell'incarico, i docenti a contratto dichiarano l'inesistenza di conflitti d'interesse o di situazioni di incompatibilita', previsti dalla legge, dallo statuto e dal codice etico e di comportamento dell'Ateneo.
Art. 29, comma 1:
-
Sono fonti normative dell'universita' la Costituzione, il diritto europeo, le leggi dello Stato e della regione, lo statuto, il codice etico e di comportamento e i regolamenti di autonomia.
Art. 30, comma 2:
-
Il codice etico e di comportamento e i regolamenti di autonomia, nel rispetto delle procedure di controllo previste dalla legge:
sono emanati con decreto del Rettore
sono inseriti nel Registro ufficiale degli atti normativi di Ateneo, con cronologia consecutiva di numero e anno
sono pubblicati entro quindici giorni dall'emanazione in un'apposita unica sezione del sito ufficiale di Ateneo
entrano in vigore non oltre il quindicesimo giorno dalla loro pubblicazione.
Art. 33. Codice etico e di comportamento:
-
Il codice etico e di comportamento garantisce il rispetto della parte prima dello statuto, individuando le condotte rilevanti ai fini dell'irrogazione di sanzioni, a fronte di ingiustizie, discredito e danni nelle attivita' didattiche, di reclutamento scientifico, di valutazioni comparative, di gestione di programmi e di risorse dell'Ateneo.
-
Idem
-
Il codice etico e di comportamento si applica alle attivita' di tutti i componenti della comunita' universitaria e ad ogni altro soggetto destinatario delle disposizioni dello stesso codice anche per la chiamata dei professori di ruolo, per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, per l'attribuzione dei contratti di insegnamento, per l'attribuzione dell'incarico di professore visitatore, e per tutti i concorsi e le valutazioni comparative espletate a qualsiasi titolo nell'universita'.
-
Il codice etico e di comportamento e' approvato dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.
-
Sulle violazioni del codice etico e di comportamento, prive di rilievo disciplinare come descritte nel codice, decide il Senato accademico a maggioranza assoluta su proposta del Rettore all'esito del procedimento disciplinato dallo stesso, entro i novanta giorni dalla segnalazione pervenuta, o da quando ha avuto conoscenza del fatto.
-
Abrogato
-
In caso di violazione del codice etico e di comportamento priva di rilievo disciplinare la sanzione consiste nel richiamo, riservato o pubblico, nei confronti dell'autore della trasgressione.
Art. 49, comma 2 e comma 5, lett. b):
-
Il Senato accademico approva e modifica lo statuto, i regolamenti di autonomia e il codice etico e di comportamento coerentemente alle previsioni del precedente art. 32 e 33, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
(Omissis).
-
Il Senato accademico:
(Omissis).
-
decide sulle violazioni del codice etico e di comportamento prive di rilievo disciplinare su proposta del Rettore, a maggioranza assoluta dei suoi componenti
Art. 62, comma 1:
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-
Il Collegio di disciplina e' composto da cinque docenti in regime di tempo pieno, anche esterni, di cui tre professori ordinari, un professore associato e un ricercatore a tempo indeterminato.
Art.63, comma 13:
Nel caso di violazioni ascrivibili al Rettore, tutte le competenze proprie di quest'ultimo sono attribuite al Decano.
Art. 65, comma 1:
-
Accertamenti di fatti contestualmente rilevanti in ambito disciplinare, di violazione del codice etico e di comportamento e di violazione dell'autoregolamentazione contro il mobbing non possono costituire oggetto di piu' procedimenti e sanzioni.
Art. 99, comma 5:
Nel caso in cui il numero dei direttori di dipartimento risulti essere uguale o inferiore ad otto, i direttori di dipartimento componenti del Senato sono eletti a scrutinio maggioritario in collegio unico dagli stessi direttori di dipartimento.
Art. 2
Di stabilire che le succitate modifiche allo statuto entrino in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento.
Art. 3
Di trasmettere il presente provvedimento al Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 6, comma 11 della legge 9 maggio 1989, n. 168 e al Ministero dell'universita' e della ricerca per conoscenza.
Art. 4
Di pubblicare il testo dello statuto coordinato con le modifiche di cui all'art. 1 sul portale di Ateneo nella sezione statuto e regolamenti e nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto sara' portato in comunicazione nella prossima seduta del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione.
Lecce, 3 marzo 2021
Il Rettore: Pollice
STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEL SALENTO
IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 240/2010
Approvato dal Senato accademico con delibera n. 133 del 28 luglio
2017 previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione con
delibera n. 101 del 10 aprile 2017 e modificato dal Senato
accademico con delibera n. 35 del 21 aprile 2020 previo parere
favorevole del Consiglio di amministrazione con delibera n. 23 del
25 febbraio 2020 e dal Senato accademico con delibera n. 139 del 15
dicembre 2020 previo parere favorevole del Consiglio di
amministrazione n. 187 del 27 novembre 2020.
Indice
Comunita' universitaria
Principi fondamentali
Articolo 1 Principi generali
Articolo 2 Principio di dignita' del lavoro
Articolo 3 Principio di internazionalizzazione
Articolo 4 Principio di separazione
Articolo 5 Principio di pubblicita' e trasparenza
Articolo 6 Principio di partecipazione
Articolo 7 Principio di semplificazione
Diritti e doveri
STUDENTI
Articolo 8 Diritti e doveri
Articolo 9 Liberta' di riunione e organizzazione
Articolo 10 Studenti diversamente abili
Articolo 11 Studenti lavoratori e a tempo parziale
Articolo 12 Studenti visitatori e ospiti
Articolo 13 Tasse e contributi degli studenti
Articolo 14 Rappresentanza
DOCENTI
Articolo 15 Diritti e doveri
Articolo 16 Carico didattico
Articolo 17 Giudizio tra pari
Articolo 18 Rappresentanza
Articolo 19 Aree rappresentative dell'Ateneo
Articolo 20 Cariche accademiche e docenti a tempo definito
Articolo 21 Docenti a contratto
Articolo 22 Professori visitatori
Articolo 23 Tutela della creativita' intellettuale
PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO
Articolo 24 Diritti e doveri
Articolo 25 Formazione e aggiornamento
Articolo 26 Partecipazione ad attivita' didattiche e scientifiche
Articolo 27 Rappresentanza
PERSONALE ESTERNO ALL'UNIVERSITA'
Articolo 28 Soggetti esterni
Sistema delle fonti
CRITERI GENERALI
Articolo 29 Fonti normative dell'universita'
Articolo 30 Pubblicazione e cognizione delle fonti
STATUTO
Articolo 31 Adozione, revisione e adeguamento
REGOLAMENTI DI AUTONOMIA
Articolo 32 Regolamenti
CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO
E SISTEMI DI AUTOREGOLAZIONE
Articolo 33 Codice etico
Articolo 34 Autoregolazione contro molestie sessuali, mobbing e discriminazioni
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