DECRETO RETTORALE 23 dicembre 2016 - Modifica dello Statuto. (17A00265)

LA RETTRICE Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 «Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario»;

Visto il decreto rettorale n. 162 del 17 febbraio 2012 con cui e' stato emanato lo statuto ai sensi della legge n. 240/2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2012;

Visto lo statuto ed in particolare l'art. 74, ai sensi del quale entro tre anni dall'entrata in vigore dello statuto, il rettore puo' sottoporre a monitoraggio l'applicazione dei principi e delle disposizioni del testo statutario;

Visto il decrteo rettorale n. 716 del 5 ottobre 2015 con cui il rettore ha nominato una commissione con l'incarico di formulare una proposta di revisione dello statuto;

Viste le delibere del Consiglio di amministrazione n. 117 del 22 giugno 2016 e n. 120 del 29 giugno 2016 e del Senato accademico n. 92 del 28 giugno 2016 e n. 93 del 19 luglio 2016, con cui sono state approvate le modifiche al testo dello statuto;

Vista la nota protocollo n. 14058 del 3 agosto 2016, con cui il testo statutario recante le modifiche deliberate dagli organi di ateneo e' stato trasmesso al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989, per l'espletamento dei controlli prescritti;

Vista la nota del 29 settembre 2016 con cui il Miur ha formulato rilievi in ordine ad alcune modifiche al testo statutario deliberate dagli organi collegiali di ateneo;

Vista la delibera del 26 ottobre 2016, con cui il Consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole ad accogliere i rilievi del Miur concernenti l'art. 18, comma 2-bis e l'art. 50, comma 1-ter, lettere c) e d) mentre ha espresso parere negativo ad accogliere i rilievi formulati dal Miur in ordine all'art. 75, comma 1-bis e all'art. 72, comma 1;

Vista la delibera del 15 novembre 2016 con cui il Senato accademico, conformandosi al parere espresso dal Consiglio di amministrazione, ha deliberato di accogliere i rilievi del Miur concernenti l'art. 18, comma 2-bis e l'art. 50, comma 1-ter, lettere c) e d) mentre ha deliberato di non accogliere i rilievi formulati dal Miur in ordine all'art. 75, comma 1-bis e all'art. 72, comma 1;

Decreta: 1) Sono emanate le seguenti modifiche dello statuto dell'Universita' degli studi di Napoli L'Orientale. All'art. 2: dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. L'Orientale promuove e valorizza le azioni volte ad arricchire, stimolare, migliorare, mediante il trasferimento del sapere, il contesto sociale in cui opera o con cui interagisce»;

dopo il comma 7 e' inserito il seguente: «7-bis. L'Orientale, in armonia con l'art. 9 della Costituzione, promuove e valorizza il proprio patrimonio storico, artistico e museale, le raccolte librarie, audiovisive e multimediali, le collezioni storiche ed il materiale scientifico e didattico acquisito durante la sua storia, anche allo scopo di preservare la memoria delle proprie origini, la conoscenza delle pratiche didattiche e di ricerca, e di rafforzare e fare conoscere i valori identitari e le tradizioni accademiche nelle quali si riconosce»;

al comma 11 le parole «pieno», «(Open access)» e le parole da: «e promuove la libera disseminazione» fino a: «ad apposito regolamento» sono soppresse;

il comma 14 e' sostituito dal seguente: «L'Orientale, ai sensi degli articoli 21, comma 2, lettera dd-bis) e 24, comma 2, lettera yy-bis), adotta lo statuto dei diritti e doveri degli studenti proposto dal Consiglio degli studenti di cui all'art. 28»;

il comma 15 e' soppresso. Dopo l'art. 2 e' inserito il seguente: «Art. 2-bis. (Qualita' e valutazione). - 1. L'Orientale adotta la valutazione come processo sistematico teso a misurare il valore e la qualita' delle attivita' di ricerca e di formazione, l'efficacia e l'efficienza dei servizi delle proprie strutture, l'adeguatezza dell'azione amministrativa, nonche' il raggiungimento degli obiettivi strategici fissati dagli organi accademici. 2. L'Orientale promuove procedure di autovalutazione e di valutazione esterna delle strutture e di tutto il personale, idonee a riconoscere e a valorizzare la qualita' e il merito, a favorire il miglioramento delle prestazioni organizzative e individuali, e a modulare le risorse da attribuire alle strutture, attivando altresi' procedure premiali che tengano conto di tutte le attivita' richieste al personale docente e tecnico amministrativo. 3. L'Orientale riconosce nella valutazione il criterio preferenziale per la distribuzione delle risorse». All'art. 3: la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Internazionalizzazione»;

il comma 1 e' sostituito dal seguente: «L'Orientale privilegia la caratterizzazione internazionale dei propri programmi di ricerca e di formazione attraverso contatti e accordi con qualificate istituzioni accademiche e scientifiche europee ed extra-europee, la costituzione e la partecipazione a reti e consorzi internazionali, lo scambio di conoscenze scientifiche e di esperienze formative, la definizione di curricula formativi in lingue diverse dall'italiano, la promozione di titoli multipli o congiunti di ogni livello. Promuove la mobilita' di tutte le sue componenti e l'accoglimento di studenti, ricercatori e professori provenienti da altri Paesi, garantendo il pieno riconoscimento delle esperienze internazionali e favorendo il consolidamento delle competenze linguistiche». L'art. 4 e' abrogato. All'art. 5: al comma 1, dopo la parola «L'Orientale» sono inserite le seguenti: «sostiene la cultura dell'integrita', dell'etica pubblica e della trasparenza. Adotta». All'art. 9: al comma 2, la parola «Universita'» e' sostituita dalla seguente: «Orientale». All'art. 10: al comma 1, la parola «Universita'» e' sostituita dalla seguente «Orientale»;

al comma 2, parola «Universita'» e' sostituita dalla seguente: «Orientale». All'art. 12: al comma 1, la parola «Universita'» e' sostituita dalla seguente: «Orientale»;

al comma 4, la parola «Universita'» e' sostituita dalla seguente: «Orientale». All'art. 13: il comma 3 e' sostituito dal seguente: «L'Orientale riconosce l'alto valore delle norme che consentono la piu' ampia informazione ai cittadini». All'art. 14: al comma 1, le parole: «Secondo i compiti previsti» sono soppresse;

al comma 2, la parola «funzioni» e' sostituita dalla seguente: « compiti». All'art. 17: al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione»;

al comma 3, le parole: «e dei Dipartimenti» sono soppresse;

al comma 6, le parole: «del Polo didattico di ateneo» sono sostituite dalle...

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