DECRETO RETTORALE 15 maggio 2019 - Modifiche allo statuto. (19A03311)

IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma «La Sapienza», emanato con d.r. n. 3689 del 29 ottobre 2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 261 dell'8 novembre 2012;

Visto il d.r. n. 2892 del 18 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 230 del 3 ottobre 2015, con il quale e' stato introdotto l'art. 14-bis Scuola di ingegneria aerospaziale, a decorrere dalla data del medesimo decreto;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e, in particolare, l'art. 2, che prevede, tra l'altro, la modifica degli statuti da parte delle Universita' in materia di organizzazione e di organi di governo dell'ateneo;

Vista la delibera del senato accademico n. 313 del 6 novembre 2018 con la quale e' stata approvata l'istituzione di una commissione ad hoc, nominata con d.r. n. 3116 del 7 dicembre 2018, con il compito di proporre modifiche allo statuto della Sapienza;

Vista la proposta dell'anzidetta commissione;

Viste le modifiche allo statuto approvate dal senato accademico nella seduta del 22 gennaio 2019 e successivamente inviate al MIUR il 6 febbraio 2019 per il controllo ai sensi dell'art. 6, comma 9 della legge n. 168/1989;

Viste le osservazioni pervenute dal MIUR con nota del 5 aprile 2019;

Vista la delibera n. 110 del 16 aprile 2019 con la quale il senato accademico ha approvato, recependo le osservazioni e le richieste ministeriali, il testo definitivo delle modifiche allo statuto dell'Universita' «La Sapienza»;

Vista la delibera n. 132 del 18 aprile 2019 con la quale il consiglio di amministrazione ha accolto le osservazioni e le richieste ministeriali sul testo definitivo delle modifiche allo statuto dell'Universita' «La Sapienza»;

Ritenuto che sia stato, pertanto, compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione delle modifiche dello statuto dell'Universita' «La Sapienza»;

Sentito il direttore generale;

Decreta: A decorrere dalla data del presente decreto, lo Statuto dell'Universita' degli studi di Roma «La Sapienza», e' cosi' modificato: all'art. 1, i commi 6, 7 e 9 sono sostituiti dai seguenti: «6. La «Sapienza» persegue le proprie finalita' nel rispetto della dignita' della persona umana, nel pluralismo delle idee e nella trasparenza dell'informazione e delle procedure. La «Sapienza» tutela la piena liberta' delle idee e l'espressione delle liberta' politiche, sindacali e religiose;

garantisce a tutto il personale e agli studenti le condizioni necessarie per esprimere e comunicare liberamente il proprio pensiero;

assicura pari opportunita' nel lavoro e nello studio. La «Sapienza» si dota di un codice etico.»;

«7. La «Sapienza» provvede a disciplinare con apposito regolamento, approvato dal senato accademico su proposta delle strutture interessate, i corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso la «Sapienza», promuovendo la qualita' e l'internazionalizzazione dei dottorati.»;

«9. La «Sapienza» ha tra i propri obiettivi il trasferimento dell'innovazione alla societa' e al sistema produttivo. La «Sapienza» puo' costituire o partecipare societa' di capitale o altre forme associative di diritto privato, sia per la promozione, progettazione ed esecuzione di attivita' di ricerca, sia per promuovere e favorire la nascita di imprese finalizzate all'utilizzazione dei risultati della ricerca. Favorisce lo sviluppo della ricerca applicata, anche mediante erogazione di attivita' di servizio e di progettazione, in ambito tecnico-professionale, coerenti con le proprie finalita' didattiche, di ricerca e di qualificazione tecnico-scientifica del personale docente. Le proposte relative sono approvate dal consiglio di amministrazione e dal senato accademico per le rispettive competenze.». All'art. 4, i commi 6, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti: «6. La valutazione delle attivita' istituzionali e' attuata attraverso il Nucleo di valutazione di Ateneo, composto in maggioranza da esperti esterni all'Ateneo. Al Nucleo di valutazione si applicano le disposizioni previste dall'art 21. Il Nucleo si avvale di indicatori di qualita' scientifica e didattica approvati dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, definiti sulla base dei criteri in uso nella comunita' scientifica internazionale. I criteri, integrabili dal direttore generale per le sue specifiche competenze, sono parzialmente differenziabili per grandi aree, acquisite eventuali proposte del collegio dei direttori di Dipartimento, delle commissioni paritetiche docenti-studenti, nonche' dei comitati di monitoraggio di facolta' di cui all'art. 12. I comitati di monitoraggio svolgono funzioni di supporto al Nucleo di valutazione di Ateneo, anche nell'attivita' di valutazione dei Dipartimenti afferenti a ciascuna facolta'. La valutazione e' effettuata in coerenza con i criteri generali determinati a livello di Ateneo. La relazione annuale di valutazione sulla ricerca e sulla didattica e' predisposta dal Nucleo di valutazione ed e' fondata anche sui dati e giudizi dei comitati di monitoraggio di facolta', di cui all'art. 12, comma 3, lettera d) e delle commissioni paritetiche docenti-studenti di cui all'art. 12, comma 3, lettera f). La relazione annuale e' sottoposta all'approvazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione, che si esprimono per le rispettive competenze.»;

8. La valutazione della ricerca deve comprendere in ogni caso: a) risultati stimati secondo criteri internazionali anche differenziati per aree scientifico-culturali;

b) entita' dei prodotti;

c) finanziamenti da fonti esterne ed interne all'Universita' tenuto conto delle specifiche aree disciplinari. Gli indicatori per la valutazione della didattica comprendono: a) durata della frequenza di un corso di studio rispetto a quella normale;

b) risultati di apprendimento attesi, comprendendo in cio' anche quanto emerge dalle opinioni degli studenti;

c) gli esiti occupazionali;

d) formazione in rapporto alla occupazione conseguita.

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9. La «Sapienza», al fine di assicurare alti livelli qualitativi e organizzativi dell'attivita' didattica, si avvale di una commissione didattica di Ateneo, presieduta dal Rettore o da un suo delegato e composto da una rappresentanza delle strutture didattiche e degli studenti.». All'art. 7, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. I docenti di ruolo sono sottoposti a valutazione delle loro attivita' sulla base di un regolamento approvato dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, per le rispettive competenze. La valutazione sull'attivita' di ricerca e' effettuata sulla base degli indicatori in uso nella comunita' scientifica internazionale, tenendo conto delle specificita' delle aree disciplinari, anche in termini comparativi tra strutture (Facolta', Dipartimenti, Centri), gruppi di docenti e singoli docenti. Analogamente viene effettuata la valutazione dell'attivita' didattica, tenendo conto dei giudizi espressi dagli studenti, anche in termini comparativi tra strutture organizzative e di coordinamento della didattica. I docenti hanno l'obbligo di assolvere alle funzioni didattiche loro assegnate e di trasmettere all'Universita' i dati sulla propria attivita' di ricerca e didattica nei tempi stabiliti e con le modalita' richieste. Il mancato assolvimento di tali obblighi comporta l'esclusione dalla richiesta di accesso ai fondi di finanziamento;

esso e' elemento negativo nella valutazione dell'attivita' delle facolta' e dei Dipartimenti di appartenenza e costituisce motivo di avvio di procedimento disciplinare secondo le norme vigenti. E' fatto obbligo ai docenti di inserire il proprio curriculum nel sito di struttura delle strutture a cui afferiscono.

. All'art. 10, i commi 1 e 8 sono sostituiti dai seguenti: «1. La «Sapienza», al fine di garantire l'unita' degli studi universitari e di salvaguardare la pluralita' di culture che ad essa contribuiscono e, al tempo stesso, di favorire il processo di decentramento organizzativo e di valutazione delle attivita', si articola in Dipartimenti e facolta' autonomi sotto il profilo amministrativo ed organizzativo, dotati di organi e regolamenti propri, adottati sulla base di regolamenti tipo approvati dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione. Sono altresi' attivabili Centri secondo quanto disciplinato dal presente statuto. La «Sapienza» puo' altresi' concorrere ad analoghe strutture inter-universitarie finalizzate alla ricerca ed alla formazione.»;

8. Il consiglio di amministrazione approva, con delibera motivata l'istituzione, la riorganizzazione, la modifica o la soppressione di Dipartimenti, facolta' e Centri, previo parere del senato accademico, sentito il collegio dei direttori di Dipartimento.

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