DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2017 - Indizione del referendum popolare per l'abrogazione delle disposizioni limitative della responsabilita' solidale in materia di appalti. (17A02126)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa dei popolo", e successive modificazioni;

Visto l'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilita' 2014);

Vista l'ordinanza del 6 dicembre 2016 depositata il 9 dicembre 2016, con la quale l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte suprema di cassazione ha dichiarato conforme a legge una richiesta di referendum popolare per l'abrogazione di una parte dell'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30", con la seguente denominazione: "Abrogazione disposizioni limitative della responsabilita' solidale in materia di appalti" e con il seguente quesito: «Volete voi l'abrogazione dell'art. 29 del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, recante "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" comma 2, limitatamente alle parole "Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarita' complessiva degli appalti," e alle parole "Il committente imprenditore o datore di lavoro e' convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro puo' eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilita' solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva puo' essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori." ;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 27 dell' l l gennaio 2017, depositata il 27 gennaio 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 1ª Serie speciale - n. 5 del 1° febbraio 2017, con la quale e' stata dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare secondo il quesito di cui alla suindicata ordinanza...

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