DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 marzo 2018, n. 52 - Regolamento recante modifiche al Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008, n. 086/Pres. (Regolamento di attuazione della parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5). (18R00204)

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 12 del 21 marzo 2018). IL PRESIDENTE Premesso che l'art. 61 (Potesta' regolamentare) della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attivita' edilizia e del paesaggio) prevede l'emanazione di un regolamento di attuazione della legge medesima, secondo le procedure stabilite al comma 2 del medesimo art. 61;

Dato atto che, in particolare, il comma 3 dell'art. 61 della citata legge regionale n. 5/2007, prevede, alla lettera c), che siano emanate norme di attuazione della Parte I della medesima legge, con riferimento alle procedure di armonizzazione dei piani territoriali infraregionali;

Considerato che con proprio decreto del 20 marzo 2008, n. 086/Pres. e' stato emanato il «Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5»;

Visto l'art. 12 (Procedure di armonizzazione dei Piani territoriali infraregionali con gli strumenti di Pianificazione comunale e sovracomunale e con le prescrizioni del Piano territoriale regionale) del proprio decreto del 20 marzo 2008, n. 086/Pres. che stabilisce le modalita' di adozione dei Piani territoriali infraregionali, dell'accertamento della compatibilita' degli stessi al Piano territoriale regionale nonche' agli strumenti urbanistici vigenti e adottati dei comuni territorialmente interessati, di armonizzazione dei Piani territoriali infraregionali con gli strumenti di pianificazione di cui sopra e di approvazione dei Piani territoriali infraregionali con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale;

Atteso che la legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei consorzi di sviluppo industriale) attribuisce ai Consorzi per lo sviluppo industriale funzioni di pianificazione industriale limitatamente agli ambiti degli agglomerati industriali di interesse regionale individuati dagli strumenti di programmazione economica e di pianificazione territoriale regionale, cosi' come definiti dagli strumenti urbanistici comunali, da esplicarsi attraverso la redazione di piani territoriali infraregionali;

Visto l'art. 65 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilanciaimpresaFVG - Riforma delle politiche territoriali) che attribuisce ai Consorzi di sviluppo economico locale funzioni di pianificazione territoriale esplicate attraverso la redazione dei piani territoriali infraregionali;

Considerato che...

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