DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 febbraio 2018, n. 48 - Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente le procedure comparative per il conferimento degli incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ai sensi dell'art. 15, comma 18, della legge regionale 23 luglio 2009 n. 12 (Assestamento al bilancio), emanato con decreto del Presidente della Regione 30 novembre 2009, n. 331/Pres. (18R00177)

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 14 marzo 2018) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007);

Visto in particolare il comma 18 dell'art. 15 della legge regionale n. 12/2009, il quale prevede che la Regione disciplina e rende pubbliche le procedure comparative per il conferimento degli incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa;

Visto il proprio decreto 30 novembre 2009, n. 0331/Pres., con il quale e' stato approvato il «Regolamento concernente le procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ai sensi dell'art. 15, comma 18, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento al bilancio)»;

Considerato che l'art. 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di immigrazione equipara ai lavoratori italiani i lavoratori di Paesi terzi non membri dell'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia;

Letto inoltre l'art. 38, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 7, della legge 6 agosto 2013, n. 97 (legge europea 2013) che ha esteso l'accesso agli impieghi presso le amministrazioni pubbliche - che non implichino esercizio diretto od indiretto di pubblici poteri ovvero non attengano alla tutela dell'interesse nazionale - anche ad alcune categorie di cittadini di Paesi terzi negli stessi limiti riconosciuti ai cittadini dell'Unione europea;

Viste le prescrizioni in materia di rinnovi e proroghe degli incarichi in questione introdotte dall'art. 1, comma 147, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilita' 2013) all'art. 7, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista inoltre la disposizione di cui all'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, da ultimo modificata dall'art. 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124, che introduce il divieto per le pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi di studio e consulenza a soggetti gia' lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, salvo che i medesimi...

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