DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 gennaio 2018, n. 3 - Regolamento recante modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 23 agosto 2011, n. 0206/Pres. (Regolamento per il Portale dello sportello unico per le attivita' produttive e per le attivita' di servizi ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 «Disposizioni in materia di sportello unico per le attivita' produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale»). (18R00129)

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 24 gennaio 2018). IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 recante «Disposizioni in materia di sportello unico per le attivita' produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale»;

Visto in particolare l'art. 5, comma 5, della sopra citata legge regionale n. 3/2001, il quale dispone che con regolamento regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, e' disciplinata la costituzione e il funzionamento del gruppo tecnico regionale per la gestione del portale informatico, cui partecipano in particolare rappresentanti dell'amministrazione regionale, degli enti locali, delle aziende per i servizi sanitari, ora aziende per l'assistenza sanitaria;

Visto il regolamento per il portale dello sportello unico per le attivita' produttive e per le attivita' di servizi ai sensi dell'art. 5, comma 5, della legge regionale n. 3/2001, emanato con proprio decreto 23 agosto 2011, n. 0206/Pres., come modificato con proprio decreto 15 ottobre 2015, n. 0215/Pres., nel prosieguo denominato «Regolamento», con particolare riferimento all'art. 4, comma 3, il quale stabilisce che il Gruppo tecnico regionale e' costituito con decreto del Presidente della Regione ed e' composto da: a) i direttori centrali competenti in materia di: agricoltura, ambiente, artigianato, autonomie locali, commercio e terziario, coordinamento delle riforme, edilizia, energia, industria, pianificazione territoriale, sistemi informativi ed e-government, turismo;

  1. un rappresentante delle province e quattro rappresentanti dei comuni nominati dal Consiglio delle autonomie locali;

  2. un rappresentante delle aziende per l'assistenza sanitaria designato dalla Direzione centrale della Regione competente per materia;

  3. un rappresentante dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente;

  4. un rappresentante designato da ciascuna delle camere di commercio del Friuli-Venezia Giulia;

  5. un rappresentante di Insiel S.p.A.;

Atteso che l'art. 4 comma 9 del Regolamento pone eventuali oneri per la relativa partecipazione a carico dell'ente di appartenenza e pertanto non e' prevista la corresponsione di alcun compenso ai componenti del gruppo tecnico regionale;

Vista la legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 recante «Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle unioni territoriali intercomunali e...

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