DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 31 ottobre 2017, n. 257 - Regolamento di modifica del «Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attivita' dei teatri di produzione e ospitalita', dei teatri di ospitalita', dei teatri di produzione e delle accademie di formazione teatrale regionali, in attuazione dell'articolo 12 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attivita' culturali)», emanato con decreto del Presidente della Regione 18 ottobre 2016, n. 199. (17R00525)

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 46 del 15 novembre 2017). IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attivita' culturali);

Visti, in particolare: l'art. 12, comma 1, della legge regionale n. 16/2014, ai sensi del quale «ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera b), la Regione dispone un finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attivita' di teatri regionali di ospitalita' e di teatri di produzione di rilevanza almeno regionale e di accademie di formazione teatrale regionali non operanti all'interno di teatri che svolgono attivita' in regione»;

l'art. 12, comma 2, della medesima legge regionale, ai sensi del quale «Con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalita' di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalita' di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalita' di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalita' di verifiche e controlli, le modalita' di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonche' eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresi' fissati i termini del procedimento e le modalita' di presentazione delle domande e di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento nei casi previsti dall'art. 11, comma 3-bis»;

l'art. 12, comma 2-bis, della medesima legge regionale, ai sensi del quale «Nel caso in cui i teatri regionali di ospitalita' e i teatri di produzione di rilevanza almeno regionale di cui al comma 1 acquisiscano, nel corso del triennio di finanziamento previsto dall'art. 9, comma 2, lettera b), il riconoscimento da parte del FUS della qualifica di teatri nazionali e teatri di rilevante interesse culturale e i relativi incentivi, eventualmente subordinati a una determinata quota di cofinanziamento da parte di enti territoriali o altri enti pubblici, essi possono richiedere il finanziamento previsto dagli articoli 9, comma 2, lettera a)...

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