DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 agosto 2017, n. 185 - Regolamento di modifica al regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui agli articoli 147 e 148 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modifiche, in materia di operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci e di istruttori, emanato con decreto del Presidente della Regione 23 aprile 2004, n. 0132/Pres. (17R00473)

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 34 del 23 agosto 2017) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale) come da ultimo modificata con la legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattivita' del territorio regionale, nonche' modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attivita' produttive), recante al titolo IX, capo I, la disciplina delle attivita' professionali di prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci;

Visti in particolare i seguenti articoli della legge regionale n. 2/2002: 145, commi da 1 a 4, e 146 che regolano l'esercizio della professione di «Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza» sulle piste di sci, individuando e definendo le figure professionali di «Soccorritore», «Pattugliatore» e «Coordinatore di stazione» sulle piste di sci, e subordinano l'iscrizione al relativo albo professionale, previo conseguimento dell'abilitazione tecnica, come previsto all'art. 147, comma 1, mediante la frequenza di corsi teorico-pratici formativi ed il superamento dei relativi esami finali di fronte ad una commissione esaminatrice;

147, comma 1, ai sensi del quale l'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attivita' di soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione si consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici e il superamento dei relativi esami di fronte ad una commissione nominata ai sensi dell'art. 148;

148 ai sensi del quale, con deliberazione della giunta regionale, sentito il collegio, sono disciplinati i requisiti di ammissione, le modalita' di svolgimento e le materie di insegnamento dei corsi di abilitazione e aggiornamento professionale, le modalita' di svolgimento dell'esame finale e la composizione della relativa commissione giudicatrice nonche' le caratteristiche e le modalita' di utilizzo della divisa, dello stemma e del tesserino di riconoscimento rilasciati agli iscritti all'albo, le modalita' e i presupposti per la sospensione o la decadenza dell'iscrizione all'albo per mancata frequenza o superamento dei corsi di aggiornamento professionale ed ogni altro aspetto necessario per l'applicazione della legge regionale n. 2/2002;

Richiamato il proprio decreto 23 aprile 2004, n. 0132/Pres. «Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui agli articoli 147 e 148 della legge...

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