DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 luglio 2016, n. 138 - Regolamento concernente l'attribuzione del compenso professionale di cui all'articolo 20 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30 (Modificazioni all'ordinamento dell'Amministrazione regionale - Istituzione dell'Assessorato dell'urbanistica e del Servizio di vigilanza sulle cooperative, passaggio del Servizio dei trasporti alla Presidenza della Giunta regionale e nuove disposizioni sull'Ufficio legislativo e legale), come da ultimo modificato dall'articolo 12, comma 10, lettera c), della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20. (16R00444)

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 20 luglio 2016) IL PRESIDENTE Visto l'art. 20 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30 (Modificazioni all'ordinamento dell'Amministrazione regionale - Istituzione dell'Assessorato dell'urbanistica e del servizio di vigilanza sulle cooperative, passaggio del Servizio dei trasporti alla Presidenza della Giunta regionale e nuove disposizioni sull'Ufficio legislativo e legale);

Visto in particolare il comma 2 del citato art. 20, come modificato dall' l'art. 12, commi 10 e 11 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007) che prevede che «per le prestazioni di assistenza, rappresentanza e difesa della Regione e degli enti patrocinati e' corrisposto all'avvocato della Regione e agli avvocati della struttura direzionale di cui all'art. 18, un compenso professionale nei soli casi in cui la lite sia stata definita in senso favorevole per la Regione o per l'ente patrocinato. I criteri e le modalita' di corresponsione del compenso sono definiti con regolamento sulla base della disciplina di cui all' art. 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014;

in ogni caso il compenso, da corrispondersi annualmente, non puo' essere liquidato, ai sensi dell'art. 9, comma 7, del medesimo decreto-legge, in misura superiore al trattamento economico complessivo annuo di ciascun avvocato, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 7 giugno 2016, n. 1014, con cui e' stato approvato il testo del «regolamento concernente l'attribuzione del compenso professionale di cui all'art. 20 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30 (Modificazioni all'ordinamento dell'Amministrazione regionale - Istituzione dell'assessorato dell'urbanistica e del servizio di vigilanza sulle cooperative, passaggio del Servizio dei trasporti alla Presidenza della Giunta regionale e nuove disposizioni sull' Ufficio legislativo e legale), come da ultimo modificato dall'art. 12, comma 10, lettera c), della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20»;

Atteso che, a seguito della manifestata volonta' delle organizzazioni sindacali CGIL, UIL e CISAL di ritirare la...

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