DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 marzo 2016, n. 53 - Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione di incentivi all'assunzione di soggetti disabili di cui all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), in attuazione dell'articolo 36, comma 3 bis, lettera g), della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro). (16R00272)

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 30 marzo 2016) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro);

Visto l'art. 13, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), nel testo in vigore fino al 23 settembre 2015, il quale stabiliva che le regioni e le province autonome possono concedere un contributo all'assunzione a valere sulle risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui al comma 4 del medesimo articolo, di seguito denominato «Fondo»;

Dato atto che per effetto delle modifiche al testo del sopra citato art. 13 della legge 68/1999 apportate dall'art. 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 (Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunita', in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), in vigore dal 24 settembre 2015, i contributi per l'assunzione a valere sul Fondo sono corrisposti, a decorrere dal 1° gennaio 2016, non piu' attraverso le regioni e province autonome bensi' mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili trasmesse direttamente dai datori di lavoro all'Inps;

Visto il «Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione di incentivi all'assunzione di soggetti disabili di cui all'art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), in attuazione dell'art. 37, comma 2 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro)», emanato con proprio decreto 13 luglio 2011, n. 0163/ Pres., come modificato dal proprio decreto 20 dicembre 2011, n. 0307/Pres.;

Considerato che il «Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria)», e' scaduto e che dal 1° luglio 2014 e' in vigore il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato;

Vista la legge regionale 29 maggio 2015, n. 13 «Istituzione dell'Area Agenzia regionale per il lavoro e modifiche della legge...

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