DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1 settembre 2015, n. 179 - Regolamento per la disciplina e l'esercizio delle piccole produzioni locali di alimenti di origine vegetale e animale, in attuazione dell'articolo 8, commi 40 e 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011). (15R00488)

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 37 del 16 settembre 2015) IL PRESIDENTE Visti: i Regolamenti CE del Parlamento europeo e del Consiglio, costituenti il "pacchetto igiene", che disciplinano le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti, e, in particolare: il Regolamento (CE) 28 gennaio 2002, n. 178/2002 il quale stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare da applicare all'interno dell'area comunitaria e nazionale, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

il Regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 852/2004 il quale stabilisce le norme generali propedeutiche in materia di igiene dei prodotti alimentari destinate a tutti gli operatori del settore alimentare;

il Regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 853/2004 il quale detta norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

il Regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 882/2004 che stabilisce norme relative ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Precisato che l'obiettivo fondamentale delle norme comunitarie, sia generali che specifiche, riguardanti l'igiene dei prodotti alimentari e' quello di garantire un elevato livello di tutela della salute con riguardo alla sicurezza degli alimenti lungo tutta la catena alimentare, nonche' degli interessi dei consumatori;

Rilevato che, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1 del su citato Regolamento CE n. 852/2004, sono escluse dall'applicazione delle norme generali in materia di igiene dei prodotti alimentari: la produzione primaria per uso domestico privato nonche' la preparazione, manipolazione e conservazione domestica degli alimenti destinati al consumo privato;

la fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali che forniscono direttamente il consumatore finale;

Rilevato, inoltre, che, analogamente, il su citato Regolamento CE n. 853/2004, relativo ai prodotti di origine animale, esclude dall'ambito applicativo delle norme comunitarie in particolare: la produzione, preparazione, manipolazione e conservazione di alimenti destinati al consumo privato;

la fornitura diretta di piccoli quantitativi dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi...

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