DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 dicembre 2014, n. 230 - Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 23 aprile 2004, n. 132 (Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui agli articoli 147 e 148 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modifiche, in materia di operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci). (15R00022)

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 51 del 17 dicembre 2014) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modificazioni ed integrazioni, recante al Titolo IX, Capo I, la disciplina delle attivita' professionali di prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, come modificata con la legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitivita' delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo);

Viste, in particolare, le seguenti disposizioni della menzionata legge regionale 2/2002: l'art. 144 che istituisce quale organismo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il Collegio Regionale degli Operatori per la Prevenzione, Soccorso e Sicurezza sulle Piste di Sci;

gli articoli 145, commi da 1 a 4, e 146 che regolano l'esercizio della professione di "Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza" sulle piste di sci, individuando e definendo le figure professionali di "Soccorritore", "Pattugliatore" e "Coordinatore di stazione" sulle piste di sci, e subordinano l'iscrizione al relativo albo professionale, previo conseguimento dell'abilitazione tecnica, come previsto all'art. 147, comma 1, mediante la frequenza di corsi teorico-pratici formativi ed il superamento dei relativi esami finali di fronte ad una Commissione esaminatrice;

l'art. 145, comma 4-bis, ai sensi del quale l'attivita' di istruttore per l'insegnamento ai corsi teorico-pratici di abilitazione tecnica cui all'art. 147 e' subordinata all'iscrizione al registro degli istruttori accreditati istituito presso il Collegio che puo' intervenire previo conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attivita' di istruttore di cui all'art. 147, comma 1-bis;

l'art. 147, comma 1, ai sensi del quale l'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attivita' di soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione si consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici e il superamento dei relativi esami di fronte ad una commissione nominata ai sensi dell'art. 148;

- l'art. 147, comma 1-bis, ai sensi del quale l'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attivita' di istruttore si consegue mediante la frequenza di corsi per istruttori organizzati dal...

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