DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 3 novembre 2014, n. 210 - Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione di indennizzi a favore dei proprietari forestali pubblici e privati o loro delegati, i cui boschi hanno subito danni alle produzioni da agenti patogeni, da avverse condizioni atmosferiche e da calamita' naturali, in attuazione dell'articolo 1 bis della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura). (14R00476)
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia n. 46 del 12 novembre 2014) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura);
Visto l'art. 1-bis della legge regionale n. 22/2002, che prevede che, al fine di evitare l'innesco e il diffondersi di fitopatie forestali, nonche' per favorire il recupero e l'immissione sul mercato del legname presente in boschi danneggiati da eventi naturali eccezionali, possono essere attivati interventi e concessi indennizzi a favore dei proprietari forestali pubblici e privati o loro delegati i cui boschi hanno subito danni alle produzioni da agenti patogeni, da avverse condizioni atmosferiche e da calamita' naturali;
Visto inoltre che lo stesso art. 1-bis, al comma 2-bis, prevede che le modalita' e i criteri per la concessione degli indennizzi siano definiti con regolamento;
Vista la legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali);
Visto il proprio decreto 28 dicembre 2012, n. 0274/Pres. «Regolamento forestale in attuazione dell'art. 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)»;
Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
Visto il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.;
Visto l'art. 42 dello statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia);
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