DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 26 gennaio 2018, n. 2 - Modifiche del regolamento sulla costruzione e l'esercizio di impianti a fune in servizio pubblico. (18R00136)

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 6/I-II dell'8 febbraio 2018). IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della giunta provincile del 23 gennaio 2018, n. 62;

E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 1. Il comma 3 dell'articolo 23 del decreto del Presidente della provincia 13 novembre 2006, n. 61, e' cosi' sostituito: «3. Per gli impianti realizzati secondo la direttiva 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone, ogni cinque anni vanno inoltre sottoposte a prove non distruttive strumentali tutte le morse, le sospensioni dei veicoli e i relativi attacchi, fermo restando l'obbligo di ottemperare a quanto previsto nel manuale d'uso e di manutenzione delle parti certificate e dell'infrastruttura, rispettando le periodicita' ivi contemplate». 2. Dopo il comma 3 dell'articolo 23 del decreto del Presidente della provincia 13 novembre 2006, n. 61, e' inserito il seguente comma 3-bis: «3-bis. Il tecnico responsabile dispone ogni altro accertamento che ritenga necessario per garantire la sicurezza e la regolarita' dell'esercizio». 3. Il comma 1 dell'articolo 24 del decreto del Presidente della provincia 13 novembre 2006, n. 61, e' cosi' sostituito: «1. Gli impianti sono sottoposti a revisione generale nei termini di seguito indicati, decorrenti dalla data della prima messa in esercizio dell'impianto o dalla data di collaudo a seguito dell'ultima revisione generale: a) funivie bifune a va e vieni e funicolari terrestri: ogni 20 anni, ogni 10 anni dalla data di collaudo a seguito della terza revisione generale;

  1. funivie bifune e monofune ad ammorsamento temporaneo dei veicoli: 20 anni dalla data della prima messa in esercizio dell'impianto, ogni 10 anni dalla data di collaudo a seguito dell'ultima revisione generale;

  2. funivie monofune ad ammorsamento permanente dei veicoli: 20 anni dalla data della prima messa in esercizio dell'impianto, 15 anni dalla data di collaudo a seguito della prima revisione generale;

    successivamente, ogni 10 anni dalla data di collaudo a seguito dell'ultima revisione generale;

  3. sciovie: ogni 15 anni dalla data della prima messa in esercizio dell'impianto e dalla data di collaudo a seguito della prima revisione generale;

    successivamente, ogni 10 anni dalla data di collaudo a seguito dell'ultima revisione generale;

  4. ascensori inclinati e impianti assimilabili: ogni 10 anni;

  5. impianti...

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