DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 5 maggio 2017, n. 17 - Modifiche ai decreti del Presidente della Provincia 6 aprile 2000, n. 18, 8 maggio 2001, n. 19, 31 luglio 2000, n. 29 e 21 luglio 1992, n. 29. (17R00223)

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 21/I-II del 23 maggio 2017) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della giunta provinciale del 2 maggio 2017, n. 486;

Emana il seguente regolamento: Art. 1 Modifiche del decreto del Presidente della giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18, recante «Regolamento relativo alle norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia» 1. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 6 del decreto del Presidente della giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18, e successive modifiche, sono cosi' sostituiti: «2. La commissione per i piani di abbattimento stabilisce il piano di abbattimento per ciascun comprensorio oppure per ciascuna unita' di popolazione;

a tale riguardo i rettori delle riserve possono presentare proposte o essere ascoltati. Le decisioni della commissione sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente. La commissione per i piani di abbattimento puo', per unita' di popolazione o per ambiti territoriali comprendenti diverse riserve di diritto, porsi degli obiettivi pluriennali per l'evoluzione delle popolazioni degli ungulati. Nel caso in cui si verifichi il rischio di una riduzione della biodiversita' oppure che venga meno l'equilibrio tra le popolazioni di fauna selvatica, gli habitat e la gestione del paesaggio culturale, la commissione per i piani di abbattimento puo' prescrivere alle riserve misure migliorative, per esempio l'adeguamento dell'ordinamento delle riserve e il coinvolgimento degli organi di vigilanza venatoria nel prelievo delle femmine di capriolo e cervo. Qualora venga deliberata una riduzione di consistenza degli ungulati oppure vengano annotate specifiche motivazioni faunistiche nel piano di prelievo, la commissione puo' derogare alle direttive di abbattimento previste. 3. Nei piani di abbattimento per i tetraonidi e la coturnice, la valutazione dell'incidenza del prelievo, prescritta per legge, da parte dell'ufficio, e' vincolante. I titolari di un permesso di caccia possono prelevare fino a due pernici bianche e due coturnici per stagione venatoria nell'intero territorio provinciale. I tetraonidi e le coturnici prelevati devono essere presentati entro 24 ore all'agente venatorio della riserva di caccia. 4. Le riserve di diritto e le riserve private devono trasmettere all'ufficio entro il 15 febbraio, o, se l'ufficio lo richiede, entro 10 giorni dal ricevimento della...

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