DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 gennaio 2017, n. 2 - Regolamento regionale recante: «Attuazione dell'articolo 3, comma 3-ter della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste).». (17R00103)

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte BU4S1 del 26 gennaio 2017) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello statuto della Regione Piemonte;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 227/2001;

Visto l'art. 3, commi 3-bis e 3-ter della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 9-4586 del 23 gennaio 2017;

Emana il seguente regolamento: (Omissis). Art. 1 Ambito di applicazione e finalita' 1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 3, comma 3-ter, della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste), individua le porzioni di territorio ricoperte da vegetazione arborea e arbustiva non considerate bosco ai sensi dell'articolo 3, comma 3-bis della medesima legge e definisce modalita' e criteri per il loro accertamento. 2. Il presente regolamento, nell'individuazione delle fattispecie di cui al comma 1, promuove: a) il recupero degli insediamenti esistenti in condizioni precarie, oggetto di invasione da parte di vegetazione arborea che ha alimentato condizioni di degrado e di non utilizzo, compromettendone la riqualificazione;

  1. la ricostituzione dell'attivita' agricola in ambiti caratterizzati dalla presenza di terrazzamenti appositamente realizzati in epoche passate per la conduzione dei fondi agricoli;

  2. il ripristino dell'attivita' agricola inerente alle produzioni tipiche piemontesi, per la ricostituzione del paesaggio agrario e pastorale di interesse storico che caratterizza determinate aree del territorio regionale. 3. Le fattispecie di cui al comma 1, riconosciute in esito alle procedure disciplinate dai successivi articoli 3 e 4, non sono soggette: a) alla disciplina forestale di cui alla legge regionale 4/2009;

  3. alla disciplina paesaggistica di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), qualora non sussistano altri vincoli di cui agli articoli 136, 142 e 157 del medesimo decreto. 4. Le fattispecie di cui dell'art. 3, comma 3-bis della...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT