DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 settembre 2016, n. 2 - Modifiche all'articolo 7 del regolamento 7 novembre 1995, n. 12/95 (Regolamento di attuazione della legge regionale sulla formazione professionale del 17 maggio 1995, n. 111). (16R00524)

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 39 - Ordinario - del 5 ottobre 2016) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzionecome modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 39 e 44 del vigente statuto regionale;

Visto il verbale n. 6 del 7 luglio 2016 del consiglio regionale - V commissione consiliare permanente, in sede deliberante;

Emana il seguente regolamento: Art. 1 Modifiche all'art. 7 del reg. n. 12 del 1995 1. Il comma 4 dell'art. 7 (Prove finali e commissioni d'esame) del regolamento 7 novembre 1995, n. 12/95 (Regolamento di attuazione della legge regionale sulla formazione professionale del 17 maggio 1995, n. 111) e' sostituito dal seguente: «4. Le prove si svolgono in forma decentrata presso le strutture formative interessate, oppure in forma centralizzata per singole tipologie di interventi formativi secondo le disposizioni del piano, dinanzi alla commissione esaminatrice nominata, tenendo conto degli obiettivi di cui agli articoli 5, comma 7 e 19, comma 3, con provvedimento del dirigente del servizio competente e composta, da: a) un Presidente designato dalla Regione Abruzzo tra funzionari regionali di categoria «D», in possesso di laurea, con almeno cinque anni di ruolo nella Pubblica amministrazione, che abbiano prestato servizio per almeno 12 (dodici) mesi alle dipendenze del dipartimento competente in materia, in modo da garantire il presidio del procedimento amministrativo connesso al rilascio dell'attestato/qualifica;

all'assegnazione dell'incarico procede la competente struttura dirigenziale tra gli iscritti in un apposito elenco regionale alla cui istituzione provvede il competente servizio, tramite avviso pubblico in cui sono fissati i requisiti per la partecipazione nel rispetto della presente disposizione. L'elenco e' aggiornato annualmente e, comunque, all'inizio di ogni legislatura;

  1. un esperto designato dagli organi periferici del Ministero della pubblica istruzione;

  2. un esperto designato dagli organi periferici del Ministero del lavoro;

  3. un esperto scelto dal dirigente del servizio della giunta regionale competente in materia di formazione professionale tra quelli designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro;

  4. un esperto...

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