DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 giugno 2016, n. 38 - Regolamento di attuazione della legge regionale 9 ottobre 2015, n. 68 (Disposizioni per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva). (16R00366)

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 25 del 29 giugno 2016) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Emana il seguente regolamento: (Omissis). Visto l'art. 117, comma 6 della Costituzione;

Visto l'art. 42, comma 2, dello Statuto regionale;

Visto il decreto del Ministero della salute 24 aprile 2013 (Disciplina della certificazione dell'attivita' sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita);

Vista la legge regionale 9 ottobre 2015, n. 68 (Disposizioni per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva) e, in particolare, l'art. 8;

Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del 17 marzo 2016;

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento approvato con deliberazione di Giunta regionale del 29 marzo 2016, n. 242;

Visto il parere della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;

Visto il parere della Terza Commissione consiliare espresso in data 5 maggio 2016;

Visto il parere della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale del 3 febbraio 2014, n. 4;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 14 giugno 2016, n. 566;

Considerato quanto segue: 1. E' necessario adottare il regolamento di attuazione della legge regionale n. 68/2015 per disciplinare compiutamente gli oggetti indicati dall'art. 8 della legge stessa;

  1. Il presente regolamento, in particolare, stabilisce quali sono gli adempimenti a carico dei gestori o degli assegnatari degli impianti per quanto riguarda la collocazione, la manutenzione del defibrillatore e le informazioni relative alla presenza dello stesso nell'impianto;

  2. Nel caso in cui il gestore assegni spazi a societa', enti o associazioni sportive, l'obbligo di garantire la presenza dell'esecutore BLS-D e' a carico di questi soggetti come previsto dall'art. 4, comma 6 della legge regionale n. 68/2015;

    il regolamento stabilisce che, qualora sussistano le condizioni, gestore e assegnatario possono concordare che la presenza dell'esecutore sia garantita dal gestore con oneri a...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT