DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 gennaio 2015, n. 3 - Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R «Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)». (15R00099)

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 1 del 14 gennaio 2015) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Emana il seguente regolamento: (Omissis). Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'art. 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e in particolare l'art. 32;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 «Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro»);

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 13 novembre 2014;

Visto il parere della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 18 novembre 2014;

Visto il parere della terza e quinta commissione consiliare, espresso nella seduta del 10 dicembre 2014;

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 15 dicembre 2014;

Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2014, n. 1262;

Considerato quanto segue: 1) e' necessario definire la composizione, la durata in carica e la procedura di nomina della Conferenza regionale per l'educazione, l'istruzione e la formazione;

2) e' necessario assicurare la partecipazione delle istituzioni scolastiche autonome alle diverse fasi della programmazione regionale in materia di educazione, istruzione e formazione e sono disciplinate a tal fine le modalita' della partecipazione stessa;

3) e' necessario disciplinare la certificazione dei percorsi e delle competenze conseguite dall'utenza in contesti formali, non formali ed informali, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma...

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