DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 febbraio 2021, n. 34 - Regolamento concernente la regolamentazione dei criteri di riparto del «Fondo per gli investimenti delle isole minori», di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, annualita' 2020, 2021 e 2022. (21G00037)
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, l'articolo 17, comma 3
Visto l'articolo 1, comma 553, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per gli investimenti nelle isole minori, con una dotazione di 14,5 milioni di euro per l'anno 2020, 14 milioni di euro per l'anno 2021 e 13 milioni di euro per l'anno 2022, destinato a finanziare progetti di sviluppo infrastrutturale o di riqualificazione del territorio di comuni ricompresi nell'ambito delle isole di cui all'allegato «A» annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448
Visti gli ultimi due periodi del citato articolo 1, comma 553, che prevedono che i criteri e le modalita' di erogazione delle predette risorse siano stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e che il Fondo sia ripartito, tra i Comuni destinatari, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere favorevole della Conferenza unificata
Visto il citato allegato «A» richiamato dall'articolo 25, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall'articolo 1, comma 238, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che indica gli ambiti territoriali ai fini dell'individuazione delle isole minori
Ritenuto di individuare nei comuni delle isole minori, di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448, i soggetti legittimati a chiedere il finanziamento dei sopra richiamati progetti
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 27 luglio 2020
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 settembre 2020
Considerato che la norma, di cui all'articolo 1, comma 553, ancorche' faccia riferimento in senso non tecnico a progetti di sviluppo infrastrutturale o di riqualificazione del territorio, ha tuttavia lo scopo di finalizzare i contributi alla realizzazione delle opere, come emerge anche dalla denominazione del Fondo che fa riferimento esplicito ad investimenti
Considerato, altresi', che l'ordinamento vigente risulta ispirato al criterio, rispondente a finalita' di contenimento della spesa pubblica, secondo il quale la progettazione di un'opera non puo' andare disgiunta da una concreta ed immediata possibilita' di realizzazione, non potendo neppure considerarsi vantaggio comunque conseguito dall'amministrazione l'acquisizione del progetto disgiunta da una concreta ed effettiva possibilita' di realizzazione, come da costante giurisprudenza della Corte dei conti
Considerato, inoltre, che la possibilita' di ammettere al finanziamento la sola progettazione, per tutte le annualita', deve essere controbilanciata da previsioni che consentano di recuperare le risorse, ove alla progettazione non segua, in un determinato arco pluriennale, l'avvio delle relative opere
Su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Fondo di cui all'articolo 1, comma 553,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160
1. Il Fondo istituito dall'articolo 1, comma 553, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, di seguito denominato «Fondo», e' prioritariamente destinato al finanziamento di progetti immediatamente eseguibili finalizzati allo sviluppo infrastrutturale o di riqualificazione del territorio dei comuni ricompresi nell'ambito delle isole minori di cui all'allegato «A», annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.
2. Per l'annualita' 2020, ove i soggetti beneficiari non abbiano interventi immediatamente eseguibili, puo' essere, altresi', finanziata, la progettazione di interventi destinati alle medesime finalita', da realizzarsi a valere sulle successive annualita' del Fondo o su altre fonti di finanziamento.
N O T E
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il comma 3 dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre
1988, S.O.:
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
- Si riporta il comma 553 dell'art. 1 della legge 27
dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il
triennio 2020-2022), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
dicembre 2019, n. 304, S.O.:
553. E' istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo
trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri, il Fondo per gli investimenti nelle
isole minori, con una dotazione di 14,5 milioni di euro per
l'anno 2020, di 14 milioni di euro per l'anno 2021 e di 13
milioni di euro per l'anno 2022. Il Fondo e' destinato a
finanziare progetti di sviluppo infrastrutturale o di
riqualificazione del territorio di comuni ricompresi
nell'ambito delle predette isole, di cui all'allegato A
annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previo
parere della Conferenza unificata, sono stabiliti i criteri
e le modalita' di erogazione delle predette risorse. Il
Fondo e' ripartito tra i comuni destinatari con decreto del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previo parere favorevole della Conferenza unificata.
- Si riporta l'allegato «A» della legge 28 dicembre
2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002),
e successive modificazioni, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2001, n. 301, S.O.
Allegato A
(Art. 25, comma 7)
Isole Tremiti
1. San Nicola: San Domino, Capraia, Pianosa.
Mare: da un miglio dalla costa continentale fino al
limite delle acque territoriali.
Pantelleria
2. Pantelleria.
Mare: per un raggio di 20 miglia intorno all'isola.
Isole Pelagie
3. Lampedusa: Lampedusa, Lampione, Linosa.
Mare: per un raggio di 40 miglia intorno a ciascuna
isola.
Isole Egadi
4. Favignana: Favignana, Levanzo, Marettimo, Formica.
Mare: fino a 1 miglio dalla costa siciliana e per un
raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.
5. Ustica: Ustica.
Mare: fino a 1 miglio dalla costa siciliana e per un
raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.
Isole Eolie
6. Lipari: Lipari, Vulcano, Alicudi, Filicudi,
Stromboli, Panarea.
Mare: fino a 1 miglio dalla costa siciliana e per un
raggio di 20 miglia nelle altre direzioni, ma non oltre la
meta' della distanza tra Lipari e Salina.
7. Salina: Salina.
Mare: fino alla meta' della distanza da Lipari e per un
raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.
Isole Sulcitane
8. San Pietro: Sant'Antioco, San Pietro.
Mare: fino alla costa sarda da Capo Pecora a Capo
Teulada e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.
Isole del Nord Sardegna
9. La Maddalena: La Maddalena, Caprera, Santo Stefano,
Spargi, Santa Maria, Budelli, Razzoli, Mortorio, Tavolara,
Molara, Asinara.
Mare: fino al confine delle acque territoriali con la
Corsica, fino alla costa sarda e per un raggio di 20 miglia
nelle altre direzioni.
Isole Partenopee
10. Procida: Capri, Ischia, Procida, Nisida, Vivara.
Mare: l'intero golfo di Napoli.
Isole...
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