DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 giugno 2015 - Definizione delle tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale. (15A06888)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 29-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che al fine di favorire i processi di mobilita' fra i comparti di contrattazione del personale delle pubbliche amministrazioni, prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sentite le Organizzazioni sindacali per definire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale;

Visto l'art. 4, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il quale prevede che il decreto di cui all'art. 29-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e' adottato, secondo la procedura ivi indicata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto e che, decorso il suddetto termine, la tabella di equiparazione ivi prevista e' adottata con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le successive modifiche sono operate secondo la procedura di cui al citato art. 29-bis;

Visto l'art. 30 del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, cosi' come modificato dall'art. 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

Visto, in particolare, il comma 1 dell'art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 che disciplina la «mobilita' volontaria» che consente alle amministrazioni pubbliche di ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto dei dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza;

Visto, altresi', il comma 2 del medesimo art. 30 del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001 secondo cui, nell'ambito dei rapporti di lavoro dell'art. 2, comma 2, i dipendenti possono essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del medesimo comma non si applica il terzo periodo del primo comma dell'art. 2103 del codice civile, configurandosi la predetta fattispecie come «mobilita' obbligatoria» tra amministrazioni;

Visto lo stesso comma 2 del medesimo art. 30 del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001 secondo cui con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa consultazione con le confederazioni sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario, in sede di conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere fissati criteri per realizzare i processi di cui al presente comma, anche, mediante «mobilita' funzionale» con passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico;

Visto il comma 2.3 del medesimo art. 30 del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, che al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e 2, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia...

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