DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 marzo 2015 - Adozione delle note metodologiche e dei fabbisogni standard per ciascun comune delle regioni a Statuto ordinario, relativi alle funzioni di istruzione pubblica, nel campo della viabilita' e dei trasporti, di gestione del territorio e dell'ambiente e nel settore sociale. (15A04238)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, citta' metropolitane e Province, adottato in attuazione della delega contenuta nella predetta legge n. 42 del 2009;

Visto l'art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 216 del 2010, che prevede che, fermo restando quanto previsto dall'art. 27 della legge n. 42 del 2009, lo stesso decreto non si applica agli enti locali appartenenti ai territori delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto l'art. 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 216 del 2010, il quale dispone che, al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento del criterio della spesa storica nei riguardi di Comuni e Province, i fabbisogni standard determinati secondo le modalita' dello stesso decreto costituiscono il riferimento cui rapportare progressivamente nella fase transitoria, e successivamente a regime, il finanziamento integrale della spesa relativa alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni;

Visto l'art. 1, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 216 del 2010, il quale prevede che, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera d), della citata legge n. 42 del 2009, ai fini del finanziamento integrale della spesa relativa alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni, il complesso delle maggiori entrate devolute e dei fondi perequativi non puo' eccedere l'entita' dei trasferimenti soppressi e che, fino a nuova determinazione dei livelli essenziali in virtu' della legge statale, sono livelli essenziali quelli gia' fissati in base alla legislazione statale vigente;

Visto, altresi', l'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 216 del 2010, il quale dispone che, fermi restando i vincoli stabiliti con il patto di stabilita' interno, dal medesimo decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato oltre a quelli stabiliti dalla legislazione vigente;

Visto l'art. 2, del citato decreto legislativo n. 216 del 2010, che individua, al comma 4, il 2013 quale anno di avvio della fase transitoria comportante il superamento del criterio della spesa storica e disciplina, al comma 5, le modalita' e la tempistica della fase transitoria;

Visto l'art. 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 216 del 2010, che stabilisce in via provvisoria, fino alla data di entrata in vigore della legge statale di individuazione delle funzioni fondamentali di Comuni, Citta' metropolitane e Province, le funzioni fondamentali ed i relativi servizi presi in considerazione ai fini del medesimo decreto legislativo;

Visto, altresi', l'art. 3, comma 1-bis, del citato decreto...

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