Decreto Nº 21630 della Corte Suprema di Cassazione, 14-10-2014

ECLIECLI:IT:CASS:2014:21630CIV
CourtSesta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Date14 Ottobre 2014
Subject MatterCIVILE
( ART.391 CPC)
Nella causa tra
CEVA LOGISTIC ITALIANA S.R.L., in persona del legale rapp.nte
-
pro tempore Gianpiero De
SH.tis; elett.te dom.ta in Roma V.le Mazzini,134 presso lo studio dell'avv. Luigi Fiorillo; rapp.ta e
difesa dagli avv.ti Andrea Uberti e Paolo Tosi;
Ricorrente
Contro
CARNOVALE Anna elettivamente dom.ta in in Torino Via Martini Mauri,13 presso lo studio
degli avv.ti Giuseppe Pellerito, Benedetto Pellerito e Silvio Chiodo che la rapp.tano e difendono.
Controricorrente
Per
la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Torino decisa 14/09/2011 e depositata
04/104011 Sent.N.921/2011.
-rilevato che è stato depositato atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dalla parte ricorrente e che la
firma è autenticata dal procuratore costituito;
-
rilevato che la controparte ha firmato l'atto per accettazione, con firma autenticata dal suo
procuratore costituito;
-
rilevato che ai sensi dell'art.391 c.p.e. deve essere dichiarata l'estinzione del processo, senza
adottare provvedimenti di condanna alle spese stante l'accordo per la compensazione sottoscritto
dalle parti.
Applicati gli artt. 390 e 391 c.p.c.
PQM
Civile Decr. Sez. 6 Num. 21630 Anno 2014
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 14/10/2014
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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