Decreto Nº 13732 della Corte Suprema di Cassazione, 31-05-2017

ECLIECLI:IT:CASS:2017:13732CIV
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Date31 Maggio 2017
Subject MatterCIVILE
DEPOSITATO IN
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REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA
DI
CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
DECRETO
Nella causa tra:
Sampietro S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via Federico Confalonieri 5, presso
l'avv. Luigi Manzi, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Fugazza e
Rosario Cali, giusta delega in calce al ricorso;
-
ricorrente
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente
domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale
dello Stato che li rappresenta e difende per legge;
-
controricorrente
-
11 Presidente titolare della Sezione:
Vista l'istanza depositata il 19 aprile 2017 con la quale la parte ricorrente
dichiara di rinunciare al giudizio avendo presentato istanza di adesione alla
definizione agevolata ex art. 6 D.L. n. 193 del 2016;
Considerato che l'istanza è stata notificata alla controparte il 30-31 marzo
2017 senza che siano pervenute osservazioni:
Visto l'art. 391 c.p.c.;
Ritenuto chi in considerazione delle ragioni di definizione della controversia
è giustificata la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Si comunichi.
Roma,
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R.G.N. 11716/12
cron.
Rep.
Il Presidente
Dot . arlo Piccininni
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Civile Decr. Sez. 5 Num. 13732 Anno 2017
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 31/05/2017
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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