Decreto Nº 06763 della Corte Suprema di Cassazione, 19-03-2018

ECLIECLI:IT:CASS:2018:6763CIV
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Date19 Marzo 2018
Subject MatterCIVILE
sul ricorso proposto da:
CO-BIT CONGLOMAERATI BITUMINOSI S.p.A.,
in persona del legale
rapp.te pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via G. Bazzoni 3,
presso lo studio dell'Avvocato Daniele Vagnozzi, che lo rappresenta e difende
unitamente all'avvocato Andrea Santoro;
- ricorrente -
contro
PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO,
in persona del Presidente
pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via del Viminale 43, presso lo
studio dell'avvocato Fabio Lorenzoni, che lo rappresentata e difende
all'avvocato Aldo Travi;
- controricorrente
per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Milano n. 4308 del
2015, pubblicata in data 19 gennaio 2016.
Il Presidente titolare
Letta la rinuncia al ricorso proposto CO-BIT CONGLOMAERATI BITUMINOSI
S.p.A., accettata da PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO.;
ritenuto che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391
cod. proc. civ.;
ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391
cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006;
ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione,
ai sensi dell'art. 391,quarto comma, cod. proc. civ..
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma il 7 marzo 2018
Il Presidente titolare
Stefano Petitti
30/2018
Civile Decr. Sez. 2 Num. 6763 Anno 2018
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 19/03/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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