Decreto Nº 06763 della Corte Suprema di Cassazione, 19-03-2018
ECLI | ECLI:IT:CASS:2018:6763CIV |
Court | Seconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia) |
Date | 19 Marzo 2018 |
Subject Matter | CIVILE |
sul ricorso proposto da:
CO-BIT CONGLOMAERATI BITUMINOSI S.p.A.,
in persona del legale
rapp.te pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via G. Bazzoni 3,
presso lo studio dell'Avvocato Daniele Vagnozzi, che lo rappresenta e difende
unitamente all'avvocato Andrea Santoro;
- ricorrente -
contro
PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO,
in persona del Presidente
pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via del Viminale 43, presso lo
studio dell'avvocato Fabio Lorenzoni, che lo rappresentata e difende
all'avvocato Aldo Travi;
- controricorrente
—
per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Milano n. 4308 del
2015, pubblicata in data 19 gennaio 2016.
Il Presidente titolare
Letta la rinuncia al ricorso proposto CO-BIT CONGLOMAERATI BITUMINOSI
S.p.A., accettata da PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO.;
ritenuto che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391
cod. proc. civ.;
ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391
cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006;
ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione,
ai sensi dell'art. 391,quarto comma, cod. proc. civ..
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma il 7 marzo 2018
Il Presidente titolare
Stefano Petitti
30/2018
Civile Decr. Sez. 2 Num. 6763 Anno 2018
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 19/03/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA