IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020, ed in particolare l'articolo 29 e l'allegato A, n. 24;
Vista la direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario;
Visto il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE;
Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;
Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, di approvazione del testo del codice civile;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante regolamento di attuazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Vista la direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132;
Vista la preliminare deliberazioni del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 5 agosto 2021;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 4 novembre 2021;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Definizioni
Ai fini del presente decreto, si intende per:
«mezzi di identificazione elettronica», mezzi di identificazione elettronica quali definiti all'articolo 3, paragrafo 1, punto 2, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
«regime di identificazione elettronica», il regime di identificazione elettronica di cui all'articolo 3, paragrafo1, punto 4, del regolamento (UE) n. 910/2014, contenuto nella notifica alla Commissione europea eseguita ai sensi dell'articolo 9 del medesimo regolamento e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 2 maggio 2019 - 2019/C 150/06;
«costituzione», l'intero processo di costituzione di una societa', compresa la stesura dell'atto costitutivo di una societa' e tutte le misure necessarie per l'iscrizione di una societa' nel registro;
«registrazione di una sede secondaria», il processo che conduce alla divulgazione dei documenti e delle informazioni relativi ad una sede secondaria di nuova apertura in uno Stato membro;
«modello», un modello per l'atto costitutivo di una societa' che puo' essere utilizzato per la costituzione online di una societa' secondo la disciplina dettata dal presente decreto;
«BRIS», il sistema di interconnessione dei registri delle imprese di cui all'articolo 22 della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017;
«EUID», il codice identificativo unico europeo delle imprese volto a facilitare l'avvio di un sistema europeo di interconnessione tra i registri delle imprese.