DECRETO LEGISLATIVO 6 agosto 2015, n. 130 - Attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori). (15G00147)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori);

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, ed in particolare gli articoli 31 e 32;

Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre - ed in particolare l'articolo 8, che introduce principi e criteri direttivi specifici per il recepimento della direttiva 2013/11/UE;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, recante il codice del consumo;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 maggio 2015;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2015;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche al Codice del consumo in attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori 1. Alla parte V del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, il titolo II termina con l'articolo 140-bis e dopo il titolo II e' inserito il seguente: «TITOLO II-bis - RISOLUZIONE EXTRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE». 2. L'articolo 141 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, e' sostituito dal seguente: «Art. 141 (Disposizioni generali: definizioni ed ambito di applicazione). - 1. Ai fini del presente titolo, si intende per: a) «consumatore»: la persona fisica, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);

  1. «professionista»: il soggetto, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c);

  2. «contratto di vendita»: il contratto di cui all'articolo 45, comma 1, lettera e);

  3. «contratto di servizi»: il contratto di cui all'articolo 45, comma 1, lettera f);

  4. «controversia nazionale»: una controversia relativa ad obbligazioni contrattuali derivanti da un contratto di vendita o di servizi, nell'ambito della quale il consumatore, quando ordina i beni o i servizi, risiede nello stesso Stato membro dell'Unione europea in cui e' stabilito il professionista;

  5. «controversia transfrontaliera»: una controversia relativa ad obbligazioni contrattuali derivanti da un contratto di vendita o di servizi, nell'ambito della quale il consumatore, quando ordina i beni o i servizi, risiede in uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello in cui e' stabilito il professionista;

  6. «procedura ADR»: una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie conforme ai requisiti di cui al presente titolo ed eseguita da un organismo ADR-Alternative Dispute Resolution;

  7. «organismo ADR»: qualsiasi organismo, a prescindere dalla sua denominazione, istituito su base permanente, che offre la risoluzione di una controversia attraverso una procedura ADR ed e' iscritto nell'elenco di cui all'articolo 141-decies;

  8. «autorita' competente»: le autorita' indicate dall'articolo 141-octies;

  9. «domanda»: la domanda presentata all'organismo per avviare la procedura ADR;

  10. «servizi non economici di interesse generale»: i servizi di interesse generale che non sono prestati a fini economici, a prescindere dalla forma giuridica sotto la quale tali servizi sono prestati, e, in particolare i servizi prestati, senza corrispettivo economico, da pubbliche amministrazioni o per conto delle stesse. 2. Ai fini del presente titolo il professionista si considera stabilito: a) se si tratta di una persona fisica, presso la sua sede di attivita';

  11. se si tratta di una societa' o di un'altra persona giuridica o di un'associazione di persone fisiche o giuridiche, presso la sua sede legale, la sua amministrazione centrale o la sua sede di attivita', comprese le filiali, le agenzie o qualsiasi altra sede. 3. Ai fini del presente titolo, l'organismo ADR si considera stabilito: a) se e' gestito da una persona fisica, nel luogo in cui svolge le attivita' ADR;

  12. se e' gestito da una persona giuridica o da un'associazione di persone fisiche o di persone giuridiche, nel luogo in cui tale persona giuridica o associazione di persone fisiche o giuridiche svolge le attivita' ADR o ha la sua sede legale;

  13. se e' gestito da un'autorita' o da un altro ente pubblico, nel luogo in cui tale autorita' o altro ente pubblico ha la propria sede. 4. Le disposizioni di cui al presente titolo, si applicano alle procedure volontarie di composizione extragiudiziale per la risoluzione, anche in via telematica, delle controversie nazionali e transfrontaliere, tra consumatori e professionisti residenti e stabiliti nell'Unione europea, nell'ambito delle quali l'organismo ADR propone una soluzione o riunisce le parti al fine di agevolare una soluzione amichevole e, in particolare, agli organismi di mediazione per la trattazione degli affari in materia di consumo iscritti nella sezione speciale di cui all'articolo 16, commi 2 e 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e agli altri organismi ADR istituiti o iscritti presso gli elenchi tenuti e vigilati dalle autorita' di cui al comma 1, lettera i), previa la verifica della sussistenza dei requisiti e della conformita' della propria organizzazione e delle proprie procedure alle prescrizioni del presente titolo. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano, altresi', alle eventuali procedure, previste ai sensi del comma 7, in cui l'organismo ADR adotta una decisione. 5. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano altresi' alle procedure di conciliazione paritetica di cui all'articolo 141-ter. 6. Sono fatte salve le seguenti disposizioni che prevedono l'obbligatorieta' delle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie: a) articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, che disciplina i casi di condizione di procedibilita' con riferimento alla mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali;

  14. articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, che prevede il tentativo obbligatorio di conciliazione nel settore delle comunicazioni elettroniche;

  15. articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, che prevede il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle materie di competenza dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, e le cui modalita' di svolgimento sono regolamentate dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico con propri provvedimenti. 7. Le procedure svolte nei settori di competenza dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, della Banca d'Italia, della Commissione nazionale per la societa' e la borsa e dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, ivi comprese quelle che prevedono la partecipazione obbligatoria del professionista, sono considerate procedure ADR ai sensi del presente Codice, se rispettano i principi, le procedure e i requisiti delle disposizioni di cui al presente titolo. 8. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano: a) alle procedure presso sistemi di trattamento dei reclami dei consumatori gestiti dal professionista;

  16. ai servizi non economici d'interesse generale;

  17. alle controversie fra professionisti;

  18. alla negoziazione diretta tra consumatore e professionista;

  19. ai tentativi di conciliazione giudiziale per la composizione della controversia nel corso di un procedimento giudiziario riguardante la controversia stessa;

  20. alle procedure avviate da un professionista nei confronti di un consumatore;

  21. ai servizi di assistenza sanitaria, prestati da professionisti sanitari a pazienti, al fine di valutare, mantenere o ristabilire il loro stato di salute, compresa la prescrizione, la somministrazione e la fornitura di medicinali e dispositivi medici;

  22. agli organismi pubblici di istruzione superiore o di formazione continua. 9. Le disposizioni di cui al presente titolo non precludono il funzionamento di eventuali organismi ADR istituiti nell'ambito delle norme e provvedimenti, di cui ai commi 7 e 8, ed in cui i funzionari pubblici sono incaricati delle controversie e considerati rappresentanti sia degli interessi dei consumatori e sia degli interessi dei professionisti. 10. Il consumatore non puo' essere privato in nessun caso del diritto di adire il giudice competente qualunque sia l'esito della procedura di composizione extragiudiziale.». 3. Dopo l'articolo 141 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, sono inseriti i seguenti: «Art. 141-bis (Obblighi, facolta' e requisiti degli organismi ADR). - 1. E' fatto obbligo agli organismi ADR di: a) mantenere un sito web aggiornato che fornisca alle parti un facile accesso alle informazioni concernenti il funzionamento della procedura ADR e che consenta ai consumatori di presentare la domanda e la documentazione di supporto necessaria in via telematica;

  23. mettere a disposizione delle parti, su richiesta delle stesse, le informazioni di cui alla lettera a), su un supporto durevole, cosi' come definito dall'articolo 45, comma 1, lettera l);

  24. consentire al consumatore la possibilita', ove applicabile, di presentare la domanda anche in modalita' diverse da quella...

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