DECRETO LEGISLATIVO 29 gennaio 2024, n. 8 - Disposizioni sul funzionamento del Consiglio della magistratura militare e sull'ordinamento giudiziario militare ai sensi dell'articolo 40, comma 2, lettere d) ed e), della legge 17 giugno 2022, n. 71. (24G00018)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettere d) e l), della Costituzione Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14 Vista la legge 17 giugno 2022, n. 71, recante «Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonche' disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilita' e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.» e, in particolare, l'articolo 40 con cui al Governo e' stata conferita delega in materia di ordinamento giudiziario militare e per il riassetto della disciplina relativa alla giustizia militare Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare, in particolare il libro primo, titolo III, capo VI Giustizia militare Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 settembre 2023 Sentito il Consiglio della magistratura militare nella seduta del 30 ottobre 2023 Acquisiti i pareri resi dalle Commissione parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2024 Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'economia e delle finanze Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche all'ordinamento giudiziario militare 1. Al libro primo, titolo III, capo VI, sezione I, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 52, comma 3, dopo la lettera c) e' inserita la seguente: «c-bis) semidirettive di primo grado (procuratore militare aggiunto della Repubblica presso il Tribunale militare);» b) all'articolo 53, comma 2, le parole: «3, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «3, lettere b) e c-bis)» c) all'articolo 58, comma 3, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: «a-bis) da un procuratore militare aggiunto della Repubblica, magistrato militare in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 2;». N O T E Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 76 della Costituzione e' il seguente: «L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.». - L'art. 87 della Costituzione, tra l'altro, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Il testo dell'art. 117, secondo comma, lettere d) ed l), della Costituzione e' il seguente: «La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. - Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) - c) omissis d) difesa e Forze armate sicurezza dello Stato armi, munizioni ed esplosivi e) - i) omissis l) giurisdizione e norme processuali ordinamento civile e penalegiustizia amministrativa m) - s) omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 14, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214: «Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 2. L'emanazione del decreto...

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