DECRETO LEGISLATIVO 27 dicembre 2023, n. 209 - Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalita' internazionale

Coming into Force29 Dicembre 2023
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2023/12/28/23G00222/CONSOLIDATED/20240312
Published date28 Dicembre 2023
Enactment Date27 Dicembre 2023
Official Gazette PublicationGU n.301 del 28-12-2023
Titolo I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITÀ INTERNAZIONALE
Capo I Disposizioni in materia di determinazione della residenza fiscale
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, con la quale e' stata conferita delega al Governo per la revisione del sistema tributario, e, in particolare, l'articolo 3, recante i principi generali relativi al diritto tributario dell'Unione europea e internazionale;

Viste, in particolare, le lettere c), d) e f) del citato articolo 3, relative, rispettivamente, alla revisione della residenza fiscale delle persone fisiche, delle societa' e degli enti diversi dalle societa' come criterio di collegamento personale all'imposizione per renderla coerente con le prassi internazionali, con le convenzioni per evitare le doppie imposizioni, nonche' alla introduzione di misure volte a conformare il sistema di imposizione sul reddito ad una maggiore competitivita' sul piano internazionale e alla semplificazione e razionalizzazione del regime delle societa' estere controllate;

Vista la lettera e) del citato articolo 3, concernente il recepimento della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 15 dicembre 2022, seguendo l'approccio comune condiviso a livello internazionale in base alla guida tecnica dell'OCSE sull'imposizione minima globale, con l'introduzione, tra l'altro, di:

1) un'imposta minima nazionale dovuta in relazione a tutte le imprese, localizzate in Italia, appartenenti a un gruppo multinazionale o nazionale e soggette a una bassa imposizione;

2) un regime sanzionatorio, conforme a quello vigente in materia di imposte sui redditi, per la violazione degli adempimenti riguardanti l'imposizione minima dei gruppi multinazionali e nazionali di imprese e un regime sanzionatorio effettivo e dissuasivo per la violazione dei relativi adempimenti informativi;

Visto, altresi', l'articolo 9, comma 1, e, in particolare, le lettere g), h) e i) della citata legge n. 111 del 2023 aventi la finalita' di creare un nuovo quadro giuridico di riferimento per una politica di incentivi fiscali compatibile con la disciplina europea e, in particolare, con le norme in materia di aiuti di Stato, nell'ottica di assicurare alle imprese la certezza del regime di favore accordato, nonche' di semplificare il sistema di agevolazioni fiscali per il Mezzogiorno allo scopo di favorirne lo sviluppo economico;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 ottobre 2023;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del 9 novembre 2023;

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 2023;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Residenza delle persone fisiche

  1. L'articolo 2, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, e' sostituito dal seguente: «2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si presumono altresi' residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente.».

Art 2.

Residenza delle societa' e degli enti

  1. All'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le societa' e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale. Per sede di direzione effettiva si intende la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la societa' o l'ente nel suo complesso. Per gestione ordinaria si intende il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la societa' o l'ente nel suo complesso. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio si considerano residenti se istituiti in Italia. Si considerano altresi' residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, in cui almeno uno dei disponenti e almeno uno dei beneficiari del trust sono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un'attribuzione che importi il trasferimento di proprieta' di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonche' vincoli di destinazione sugli stessi.»;

    2. al comma 5-bis, alinea, le parole: «Salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di societa' ed enti che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo prova contraria, si considerano altresi' residenti nel territorio dello Stato le societa' ed enti che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa».

  2. All'articolo 5, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) si considerano residenti le societa' e le associazioni che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale. Per sede di direzione effettiva si intende la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la societa' o l'associazione nel suo complesso. Per gestione ordinaria si intende il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la societa' o l'associazione nel suo complesso».

Capo II Altre disposizioni in materia di fiscalita' internazionale
Art 3.

Semplificazione della disciplina delle societa' estere controllate

  1. All'articolo 167 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. al comma 4, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) sono...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT