DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2015, n. 111 - Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. (15G00125)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009, e, in particolare, l'articolo 1, comma 5;

Visto il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;

Visto il regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione del 2 maggio 2013 che istituisce un registro dell'Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione;

Visto il regolamento (UE) n. 1123/2013 della Commissione dell'8 novembre 2013 relativo alla determinazione dei diritti di utilizzo di crediti internazionali a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 421/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunita', in vista dell'attuazione, entro il 2020, di un accordo internazionale che introduce una misura mondiale unica basata sul mercato da applicarsi alle emissioni del trasporto aereo internazionale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 2015;

Acquisito il parere dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano reso nella seduta del 7 maggio 2015;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2015;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti;

E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera t) le parole: "detiene o gestisce" sono sostituite dalle seguenti: "gestisce o controlla";

b) la lettera ff) e' sostituita dalla seguente: "ff) 'operatore aereo amministrato dall'Italia': 1) l'operatore aereo in possesso di una licenza d'esercizio valida rilasciata dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);

2) l'operatore aereo, diverso da quello di cui al numero 1) e non in possesso di una licenza d'esercizio valida rilasciata da un altro Stato Membro, le cui emissioni provenienti dalle attivita' di trasporto aereo, stimate per l'anno di riferimento, siano per la maggior parte attribuibili all'Italia;

viene fatto salvo il caso in cui nei primi due anni del periodo di riferimento detto operatore non abbia prodotto emissioni attribuibili all'Italia, per cui non e' piu' considerato 'operatore aereo amministrato dall'Italia' per il periodo di riferimento successivo;

3) l'operatore aereo, diverso da quello di cui ai numeri 1) e 2) e non in possesso di una licenza d'esercizio valida rilasciata da uno Stato Membro, le cui emissioni provenienti dalle attivita' di trasporto aereo, stimate per i primi due anni del periodo di riferimento precedente, siano per la maggior parte attribuibili all'Italia;";

c) dopo la lettera ff) sono inserite le seguenti: "ff-bis) 'anno di riferimento': ai fini della definizione di cui alla lettera ff), numero 2), per gli operatori aerei che hanno iniziato ad operare nella Comunita' dopo il 1° gennaio 2006, il primo anno civile di esercizio, in tutti gli altri casi l'anno civile che decorre dal 1° gennaio 2006: f-ter) 'periodo di riferimento': ai fini della definizione di cui alla lettera ff), numeri 2) e 3), il periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012, e ciascuno dei successivi periodi di otto anni a partire dal 1° gennaio 2013;". 2. All'articolo 4 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Il Comitato di cui al comma 1 e' composto da un Consiglio direttivo e da una Segreteria tecnica. Il Consiglio direttivo e' l'organo deliberante del Comitato;

per l'istruttoria delle attivita' di cui al presente articolo il Consiglio direttivo si avvale della Segreteria Tecnica.";

b) al comma 4, dopo la lettera o) e' inserita la seguente: "o-bis) redigere ed aggiornare annualmente una lista di operatori aerei amministrati dall'Italia, avvalendosi anche dell'elenco degli operatori aerei di cui all'articolo 3, comma 1, lettera q);";

c) il comma 6 e' soppresso;

d) al comma 8: 1) dopo le parole: "da nove membri" sono inserite le seguenti: "di comprovata esperienza nei settori interessati dal presente decreto";

2) dopo le parole: "tre nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" sono inserite le seguenti: ", compreso il presidente,";

3) dopo le parole: "Ministro dello sviluppo economico", sono inserite le seguenti: ", compreso il vicepresidente,";

4) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I membri con funzioni consultive non hanno diritto di voto e non sono considerati ai fini del quorum costitutivo e deliberativo del Consiglio direttivo. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica quattro anni.";

e) il comma 9 e' soppresso;

f) al comma 10 le parole: "composta da ventitre' membri" sono sostituite dalle seguenti: "composta da ventidue membri.";

g) dopo il comma 10 e' inserito il seguente: "10-bis. I curricula dei membri del Consiglio direttivo di cui al comma 8 e della Segreteria tecnica di cui al comma 10 sono resi pubblici sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.";

h) al comma 11 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il regolamento disciplina in particolare le audizioni dei soggetti interessati, le forme di pubblicita' delle convocazioni del Consiglio direttivo e della Segreteria tecnica, dei relativi ordini del giorno, degli atti e delle decisioni, nonche' i lavori della Segreteria tecnica in gruppi istruttori.";

i) al comma 12 le parole: "Il Comitato di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "Il Consiglio direttivo di cui al comma 8";

l) al comma 13 le parole: "Il Comitato di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "La Segreteria tecnica, su indicazione del Consiglio direttivo";

m) al comma 15 le parole: "del predetto Comitato e" sono soppresse;

n) dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti: "15-bis. Agli eventuali compensi e rimborsi spese ai membri del Comitato si provvede a valere sui proventi delle aste ai sensi dell'articolo 19, comma 6, lettera i). 15-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di corresponsione e di determinazione dei compensi e dei rimborsi spese per i componenti del Comitato e la relativa durata, in modo da garantire l'invarianza dei saldi di finanza pubblica.". 3. L'articolo 5 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, e' sostituito dal seguente: "Art. 5. Ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente capo si applicano, salvo quanto previsto al comma 2, all'assegnazione e al rilascio di quote per le attivita' di trasporto aereo elencate all'allegato I svolte da un operatore aereo amministrato dall'Italia, come definito all'articolo 3, comma 1, lettera ff). 2. Salva diversa disposizione, sono comunque escluse dall'ambito di applicazione del presente capo le attivita' di volo effettuate con aeromobili di cui all'articolo 744, primo e quarto comma, del codice della navigazione.". 4. All'articolo 7 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, al comma 1, secondo e terzo periodo, le parole: "anno di riferimento", sono sostituite dalle seguenti: "anno di controllo". 5. All'articolo 8 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, al comma 1, lettere a) e b), e al comma 3, lettera c), numeri 1), 2) e 3), le parole: "anno di riferimento" sono sostituite dalle seguenti: "anno di controllo". 6. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, prima delle parole: "La messa all'asta" sono inserite le seguenti: "A decorrere dall'anno 2013,". 7. All'articolo 24 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, al comma 4, ultimo periodo, le parole: "tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi". 8. All'articolo 25 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, al comma 3, le parole: "ha facolta' di comunicare al Comitato" sono sostituite dalle seguenti: "comunica al Comitato". 9. All'articolo 26 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, al comma 1 le parole: "comporta le seguenti conseguenze" sono sostituite dalle seguenti: "comporta una delle seguenti conseguenze". 10. All'articolo 29 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di restituzione per il periodo 2013-2020, i gestori degli impianti esistenti, degli impianti nuovi entranti e gli operatori aerei amministrati dall'Italia possono utilizzare crediti, CERs ed ERUs che rispettano i criteri qualitativi sanciti dall'articolo 11-bis, paragrafi da 2 a 4, della direttiva 2003/87/CE e fino alla quantita' stabilita con deliberazione del Comitato, sulla base di quanto stabilito dallo stesso articolo 11-bis e, in particolare, dalle misure adottate dalla...

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