DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 71 - Attuazione della direttiva 2014/91/UE, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni e di attuazione, limitatamente ad alcune disposizioni sanzionatorie, della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica le direttive 2002/92/CE e 2011/61/UE. (16G00086)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM);

Vista la direttiva 2014/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, recante modifica della direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni;

Vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE;

Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014, ed in particolare gli articoli 9 e 10, contenenti principi e criteri direttivi per l'attuazione, rispettivamente, della direttiva 2014/65/UE e della direttiva 2014/91/UE;

Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Considerato che le modifiche da introdurre nel TUF in attuazione della direttiva 2014/91/UE riguardano, tra l'altro, le sanzioni previste anche nella direttiva 2014/65/UE e considerata la necessita' di allineare la disciplina sanzionatoria degli Oicr italiani al quadro normativo europeo nel settore dei servizi finanziari;

Considerato che il criterio di delega di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e), della legge n. 114 del 2015, autorizza il Governo ad adottare le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, per i settori interessati dalla direttiva da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 5 aprile 2016, con il quale il Presidente del Consiglio dei ministri dott. Matteo Renzi e' stato incaricato di reggere, ad interim, il Ministero dello sviluppo economico;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 gennaio 2016;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 aprile 2016;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia e dello sviluppo economico;

Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 4, dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti: «13-bis. Ai fini della cooperazione, mediante scambio di informazioni, con le autorita' competenti di Stati membri dell'Unione europea e con l'AESFEM, la Consob e la Banca d'Italia stabiliscono con il Ministero della giustizia, anche sulla base di un protocollo d'intesa, le modalita' di acquisizione delle informazioni relative alle sanzioni penali applicate dall'Autorita' giudiziaria, per i reati di cui all'articolo 2638 del codice civile e agli articoli 166, 167, 168, 169, 170-bis e 173-bis, per la successiva comunicazione all'AESFEM, ai sensi dell'articolo 195-ter, comma 1-bis. 13-ter. Per i medesimi fini di cui al comma 13-bis e fermo restando il divieto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, la Consob e la Banca d'Italia possono richiedere informazioni all'autorita' giudiziaria procedente in ordine ai procedimenti penali per i reati previsti dal comma 13-bis.»;

  1. all'articolo 48, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 3, lettera b), le parole: «o, nel caso di OICVM italiani, su incarico del gestore, provvede esso stesso a tale calcolo» sono soppresse;

    2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Il depositario puo' svolgere altre attivita' nei confronti del gestore, incluso il calcolo del valore delle parti dell'OICVM, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di esternalizzazione ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, lettera k) e a condizione che separi, sotto il profilo gerarchico e funzionale, l'espletamento delle funzioni di depositario dagli altri suoi compiti potenzialmente confliggenti e che i potenziali conflitti di interesse siano identificati, gestiti, monitorati e comunicati agli investitori dell'Oicr.»;

  2. dopo l'articolo 98-quinquies e' inserito il seguente: «Art. 98-sexies. (Obblighi relativi alla segnalazione delle violazioni). - 1. Gli articoli 8-bis e 8-ter si applicano anche con riferimento alle violazioni commesse nell'ambito di un'offerta al pubblico di quote o azioni di OICVM.»;

  3. all'articolo 188, comma 1, ultimo periodo, le parole: «da euro trentamila fino al dieci per cento del fatturato» sono sostituite dalle seguenti: «da euro trentamila fino a cinque milioni di euro, ovvero al dieci per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a cinque milioni di euro e il fatturato e' disponibile e determinabile»;

  4. all'articolo 189, comma 1, secondo periodo, le parole: «da euro trentamila fino al dieci per cento del fatturato» sono sostituite dalle seguenti: «da euro trentamila fino a cinque milioni di euro, ovvero al dieci per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a cinque milioni di euro e il fatturato e' disponibile e determinabile»;

  5. all'articolo 190 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, primo periodo, le parole: «da euro trentamila fino al dieci per cento del fatturato» sono sostituite dalle seguenti: «da euro trentamila fino a cinque milioni di euro, ovvero al dieci per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a cinque milioni di euro e il fatturato e' disponibile e determinabile»;

    2) al comma 1, ultimo periodo, le parole: «e dell'articolo 32-quater, commi 1 e 3,» sono soppresse;

    3) al comma 2-bis, dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti: «b-bis) ai gestori e ai depositari di FIA, in caso di violazione delle disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione e delle relative disposizioni attuative;

    b-ter) ai gestori e ai depositari di OICVM, in caso di violazione delle disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 438/2016 della Commissione e delle relative disposizioni attuative.»;

  6. all'articolo 190-bis, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: « 3-bis. La Banca d'Italia o la Consob, in ragione della gravita' della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 194-bis, applicano la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione permanente dallo svolgimento delle funzioni richiamate al comma 3, nel caso in cui al medesimo soggetto sia stata gia' applicata, due o piu' volte negli ultimi dieci anni, l'interdizione di cui al comma 3, per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni.»;

  7. l'articolo 191 e' sostituito dal seguente: «Art. 191. (Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita). - 1. Chiunque effettua un'offerta al pubblico in violazione dell'articolo 94, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila fino a cinque milioni di euro. 2. Chiunque viola gli articoli 94, commi 2, 3, 5, 6 e 7, 96, 97 e 101, salvo il caso specifico di cui al comma 4, ovvero le relative disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi degli articoli 95, commi 1, 2 e 4, 97, comma 2, 99, comma 1, lettere a), b), c) e d), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro settecentocinquantamila. 3. Chiunque effettua un'offerta al pubblico in violazione dell'articolo 98-ter, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila fino a cinque milioni di euro. Se la violazione e' commessa da una societa' o un ente, e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila fino a cinque milioni di euro, ovvero al dieci per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a 5 milioni di euro e il fatturato e' disponibile e determinabile. 4. Chiunque viola l'articolo 98-ter, commi 2 e 3, ovvero le relative disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi dell'articolo 98-quater, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a cinque milioni di euro. Se la violazione e' commessa da una societa' o un ente, e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a cinque milioni di euro, ovvero al dieci per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a 5 milioni di euro e il fatturato e' disponibile e determinabile. Le medesime sanzioni si applicano alla violazione dell'articolo 101 commessa nell'ambito di un'offerta di OICVM. 5. Fermo restando quanto previsto dai commi 3 e 4, se all'osservanza delle disposizioni previste dai commi 1, 2, 3 e 4 e' tenuta una societa' o un ente, le sanzioni ivi previste si applicano nei confronti di questi ultimi;

    la stessa sanzione si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della societa' o dell'ente nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a). Se all'osservanza delle medesime disposizioni e' tenuta una persona fisica, in caso di violazione, la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima. 6. Alle violazioni previste dai commi 3 e 4 si applicano gli articoli 188, comma 2-bis, e 190-bis, commi 2, 3 e 3-bis. 7. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1 e 3, importa la perdita temporanea dei requisiti di idoneita' previsti dal presente decreto per gli esponenti aziendali dei soggetti abilitati e dei requisiti previsti per i promotori finanziari nonche'...

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