DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 30 - Attuazione della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi. (16G00038)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014 e in, particolare, l'articolo 7, recante principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2014/49/UE;

Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2015;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2016;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro della giustizia e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 1. Al comma 1 dell'articolo 69-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera d), e' sostituita dalla seguente: «d) "depositi ammissibili al rimborso": i depositi che, ai sensi dell'articolo 96-bis.1, commi 1 e 2, sono astrattamente idonei a essere rimborsati da parte di un sistema di garanzia dei depositanti;»;

b) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) "depositi protetti": i depositi ammissibili al rimborso che non superano il limite di rimborso da parte del sistema di garanzia dei depositanti previsto dall'articolo 96-bis.1, commi 3 e 4;». 2. Al comma 1-bis, lettera a), numero 1), dell'articolo 91 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: «dall'articolo 96-bis, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 96-bis.1, commi 3 e 4». 3. All'articolo 96 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 le parole: «Le banche di credito cooperativo aderiscono al sistema di garanzia dei depositanti costituito nel loro ambito.» sono abrogate;

b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. I sistemi di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 possono essere riconosciuti come sistemi di garanzia dei depositanti.»;

c) al comma 3 dopo la parola: «equivalente» sono aggiunte le seguenti: «almeno con riferimento al livello e all'ambito di copertura»;

d) al comma 4 dopo le parole: «banche aderenti» sono aggiunte le seguenti: «in conformita' di quanto previsto dalla presente Sezione»;

e) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. La pubblicita' e le comunicazioni che le banche sono tenute a effettuare per informare i clienti sulla garanzia dei depositanti sono disciplinate ai sensi del Titolo VI.». 4. Dopo l'articolo 96 sono inseriti i seguenti: «Art. 96.1 (Dotazione finanziaria dei sistemi di garanzia). - 1. I sistemi di garanzia hanno una dotazione finanziaria proporzionata alle proprie passivita' e comunque pari almeno allo 0,8 per cento dell'importo dei depositi protetti delle banche aderenti ad eccezione di quelli indicati all'articolo 96-bis.1, comma 4, come risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. 2. In fase di prima applicazione, il livello-obiettivo indicato al comma 1 e' raggiunto, in modo graduale, entro il 3 luglio 2024. Il termine e' prorogato sino al 3 luglio 2028, se prima del 3 luglio 2024 il sistema ha impiegato le proprie risorse per un ammontare superiore allo 0,8 per cento dell'importo dei depositi protetti delle banche aderenti al 31 dicembre dell'anno precedente ad eccezione di quelli indicati all'articolo 96-bis.1, comma 4. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, puo' prevedere, previa approvazione della Commissione europea, una dotazione finanziaria inferiore a quella indicata al comma 1, e pari almeno allo 0,5 per cento dell'importo dei depositi protetti delle banche aderenti, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 96-bis.1, comma 4, se: a) e' improbabile che una quota rilevante della dotazione finanziaria venga utilizzata per misure diverse da quelle di cui all'articolo 96-bis, comma 1-bis, lettere b) e c);

e b) il settore bancario in cui operano gli aderenti al sistema di garanzia e' altamente concentrato e una grande quantita' di attivita' e' detenuta da un ridotto numero di banche o di gruppi bancari che, data la loro dimensione, in caso di dissesto sarebbero probabilmente soggetti a risoluzione. 4. Se, dopo la data indicata al comma 1, la dotazione finanziaria si riduce al di sotto del livello-obiettivo ivi indicato, o, se del caso, di quello stabilito ai sensi del comma 3, essa e' ripristinata mediante il versamento di contributi periodici ai sensi dell'articolo 96.2, comma 1. Il ripristino avviene entro sei anni, se la dotazione finanziaria si riduce a meno di due terzi del livello-obiettivo. 5. La dotazione finanziaria costituisce un patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio del sistema di garanzia e da quello di ciascun aderente, nonche' da ogni altro fondo istituito presso lo stesso sistema di garanzia. Delle obbligazioni contratte in relazione agli interventi e ai finanziamenti disciplinati dalla presente Sezione il sistema di garanzia risponde esclusivamente con la dotazione finanziaria. Salvo quanto previsto dalla presente Sezione, su di essa non sono ammesse azioni dei creditori del sistema di garanzia o nell'interesse di quest'ultimo, ne' quelle dei creditori dei singoli aderenti o degli altri fondi eventualmente istituiti presso lo stesso sistema di garanzia. Art. 96.2 (Finanziamento dei sistemi di garanzia e investimento delle risorse). - 1. Per costituire la dotazione finanziaria dei sistemi di garanzia, gli aderenti versano contributi almeno annualmente, per l'ammontare determinato dal sistema stesso ai sensi del comma 2. I contributi possono assumere la forma di impegni di pagamento, se cio' e' autorizzato dal sistema di garanzia e nell'ammontare da esso determinato, comunque non superiore al 30 per cento dell'importo totale della dotazione finanziaria del sistema;

il loro pagamento puo' essere richiesto nei casi predeterminati previsti dallo statuto del sistema di garanzia. 2. I contributi dovuti dalle banche aderenti sono proporzionati all'ammontare dei loro depositi protetti, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 96-bis.1, comma 4, e al loro profilo di rischio. Essi possono essere determinati dai sistemi di garanzia sulla base dei propri metodi interni di valutazione del rischio e tenendo conto delle diverse fasi del ciclo economico, del possibile impatto prociclico e dell'eventuale partecipazione da parte delle banche aderenti a un sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013. La Banca d'Italia approva i metodi interni, informandone l'ABE. 3. Il sistema di garanzia, se deve procedere al rimborso dei depositi protetti e la dotazione finanziaria e' insufficiente, chiede agli aderenti di integrarla mediante il versamento di contributi straordinari non superiori allo 0,5 per cento dei depositi protetti, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 96-bis.1, comma 4, per anno solare o, in casi eccezionali e con il consenso della Banca d'Italia, di ammontare piu' elevato. 4. La Banca d'Italia puo' disporre il differimento, in tutto o in parte, del pagamento dei contributi di cui al comma 3 da parte di un aderente se il pagamento ne metterebbe a repentaglio la liquidita' o la solvibilita'. Il differimento e' accordato per un periodo massimo di sei mesi ed e' rinnovabile su richiesta dell'aderente. I contributi differiti sono in ogni caso versati se la Banca d'Italia accerta che le condizioni per il differimento sono venute meno. 5. I sistemi di garanzia assicurano di avere accesso a fonti di finanziamento alternative a breve termine per far fronte alle proprie obbligazioni e possono ricorrere a finanziamenti aggiuntivi provenienti da fonti ulteriori. 6. La dotazione finanziaria e' investita in attivita' a basso rischio e con sufficiente diversificazione. 7. Entro il 31 marzo di ciascun anno la Banca d'Italia informa l'ABE circa l'importo dei depositi protetti dai sistemi di garanzia italiani e dell'importo della dotazione finanziaria dei sistemi al 31 dicembre del precedente anno.». 5. All'articolo 96-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1, e' sostituito dal seguente: «1. I sistemi di garanzia tutelano i depositanti: a) delle banche italiane aderenti, incluse le loro succursali comunitarie e, se previsto dallo statuto, le loro succursali extracomunitarie;

b) delle succursali italiane delle banche extracomunitarie aderenti;

c) delle succursali italiane delle banche comunitarie aderenti.». b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. I sistemi di garanzia: a) effettuano, nei limiti e secondo le modalita' indicati negli articoli 96-bis.1 e 96-bis.2, rimborsi nei casi di liquidazione coatta amministrativa delle banche italiane e delle succursali italiane di banche extracomunitarie;

per le succursali di banche comunitarie operanti in Italia che abbiano aderito in via integrativa a un sistema di garanzia italiano, i rimborsi hanno luogo se e' intervenuto il sistema di garanzia dello Stato di appartenenza;

b) contribuiscono al finanziamento della risoluzione delle...

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