DECRETO-LEGGE 5 ottobre 2018, n. 115 - Disposizioni urgenti in materia di giustizia amministrativa, di difesa erariale e per il regolare svolgimento delle competizioni sportive. (18G00143)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di introdurre strumenti finalizzati a migliorare l'efficienza e la funzionalita' della giustizia amministrativa, nonche' della difesa del Comitato olimpico nazionale italiano davanti alla giurisdizione amministrativa, anche in relazione all'esigenza di assicurare un veloce e agevole raccordo con l'impugnazione in sede giurisdizionale delle decisioni sportive concernenti l'ammissione od esclusione dalle competizioni o dai campionati delle societa' o associazioni sportive professionistiche, con immediato effetto per il regolare svolgimento dei campionati in corso;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 ottobre 2018;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1 1. Al codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 119, comma 1, lettera a), dopo le parole «servizi e forniture», sono inserite le seguenti: «nonche' i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle societa' o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche,»;

  1. all'articolo 133, comma 1, dopo la lettera z-sexies) e' aggiunta la seguente: «z-septies) le controversie relative ai provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle societa' o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche.»;

  2. all'articolo 135, comma 1, dopo la lettera q-quinquies) e' aggiunta la seguente: «q-sexies) le controversie relative ai provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle societa' o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche.»;

  3. all'articolo 62, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Nelle controversie di cui all'articolo 133, comma 1, lettera z-septies), contro i decreti di accoglimento che dispongono misure cautelari ai sensi dell'articolo 56, finche' efficaci ai sensi del comma 4 del medesimo articolo...

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