DECRETO-LEGGE 29 gennaio 2024, n. 7 - Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale. (24G00017)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione Visto l'articolo 48 della Costituzione Visto l'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 Considerata la necessita' di assicurare il pieno esercizio dei diritti civili e politici in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie e di favorire la partecipazione degli elettori mediante il prolungamento delle operazioni di votazione relativamente all'anno 2024 Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di adottare misure per il coordinamento normativo e la funzionalita' dei procedimenti elettorali che nell'anno 2024 si svolgeranno contestualmente, per quanto concerne, in particolare, le operazioni di voto e di scrutinio Considerata, altresi', la straordinaria necessita' e urgenza di integrare la vigente disciplina del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, intervenendo, in particolare, sulle disposizioni dedicate alla revisione delle anagrafi della popolazione residente e alla determinazione della «popolazione legale», introducendo elementi di stabilita' e certezza in ordine al parametro della popolazione a fini elettorali Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2024 Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie, per la pubblica amministrazione, per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, della giustizia e dell'economia e delle finanze Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Disposizioni urgenti per il prolungamento delle operazioni di votazione relative all'anno 2024 e per il contemporaneo svolgimento delle elezioni europee, regionali e amministrative 1. Le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie relative all'anno 2024, a esclusione di quelle gia' indette alla data di entrata in vigore del presente decreto, si svolgono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedi', dalle ore 7 alle ore 15, ad eccezione di quanto previsto dai commi 2 e 3, lettera a), del presente articolo. 2. In occasione dello svolgimento nell'anno 2024 delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, le operazioni di votazione si svolgono nella giornata di sabato, dalle ore 14 alle ore 22, e nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23. 3. In caso di abbinamento alle elezioni di cui al comma 2 delle elezioni dei presidenti e dei...

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