DECRETO-LEGGE 14 febbraio 2016, n. 18 - Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio. (16G00025)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di avviare il processo di riforma del settore bancario cooperativo, al fine di rafforzare la stabilita' del sistema nel suo complesso e consentire il rafforzamento patrimoniale delle banche di credito cooperativo;

Ritenuta l'urgenza di concedere, a titolo oneroso, una garanzia dello Stato sulle passivita' emesse nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione;

Ritenuta la necessita' ed urgenza di definire il regime fiscale della cessione di diritti, attivita' e passivita' di un ente sottoposto a risoluzione a un ente ponte;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2016;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1 Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 1. All'articolo 33 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: "1-bis. L'adesione a un gruppo bancario cooperativo e' condizione per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' bancaria in forma di banca di credito cooperativo. 1-ter. Non si puo' dare corso al procedimento per l'iscrizione nell'albo delle societa' cooperative di cui all'articolo 2512, secondo comma, del codice civile se non consti l'autorizzazione prevista dal comma 1-bis.";

  1. Il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. La nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo spetta ai competenti organi sociali fatte salve le previsioni degli articoli 150-ter e 37-bis, comma 3.". 2. All'articolo 34 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la parola: "duecento" e' sostituita dalla seguente: "cinquecento";

  2. al comma 4, la parola: "cinquantamila" e' sostituita dalla seguente: "centomila";

  3. dopo il comma 4 e' inserito il seguente: "4-bis. Lo statuto puo' prevedere, tra i requisiti per l'ammissione a socio, la sottoscrizione o l'acquisto di un numero minimo di azioni.". 3. Al comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: "competenza territoriale,", sono introdotte le seguenti: "nonche' ai poteri attribuiti alla capogruppo ai sensi dell'articolo 37-bis,". 4. All'articolo 36 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Fusioni e trasformazioni";

  4. al comma 1 sono soppresse le seguenti parole: "banche popolari o";

  5. dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. In caso di esclusione da un gruppo bancario cooperativo, la banca di credito cooperativo, entro il termine stabilito con le disposizioni di cui...

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