CIRCOLARE 8 luglio 1998, n. 16 MI.SA - Decreto interministeriale 10 marzo 1998 - Chiarimenti

Ai prefetti della Republica Al commissario del Governo per la provincia di Trento Al commissario del Governo per la provincia di Bolzano Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta Al comandante delle Scuole centrali antincendi Al direttore del centro studi ed esperienze antincendi Agli ispettori aeroportuali e portuali dei servizi antincendi Agli ispettori interregionali e regionali dei vigili del fuoco Ai comandanti provinciali dei vigili del fuoco

Premessa.

Sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998 e' stato pubblicato il decreto interministeriale 10 marzo 1998 emanato in attuazione del disposto dell'art. 13 del decreto legislativo n. 626 del 1994.

La finalita' del decreto 10 marzo 1998 e' quella di dare ai datori di lavoro uno strumento adattabile alle varie realta' lavorative e nel contempo di indicare riferimenti precisi per poter verificare, organizzare e gestire la sicurezza antincendio nell'ambito della propria azienda od unita' produttiva.

Infatti l'atto normativo citato contiene criteri, validi per tutti i luoghi di lavoro, per l'adozione delle misure di prevenzione e protezione antincendio, dando cosi' pratica attuazione al disposto degli articoli 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica n.

547 del 1955 confermato e rafforzato dall'art. 4, comma 5, lettere h) e q) del decreto legislativo n. 626 del 1994.

Il percorso logico che viene seguito dal decreto per arrivare alla scelta delle necessarie misure di sicurezza antincendio, tiene conto della specifica realta' aziendale, attraverso l'identificazione dei pericoli di incendio, la loro possibile eliminazione o riduzione, la valutazione dei rischi, per la necessaria tutela dei lavoratori e di terzi.

Quanto sopra premesso, al fine di evitare erronee interpretazioni del decreto in parola, sentito al riguardo il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione rapporti di lavoro, tenuto conto della diretta correlazione dello stesso con le disposizioni normative impartite con il decreto legislativo n. 626 del 1994, si forniscono i seguenti chiarimenti.

Valutazione del rischio incendio.

L'art. 2 del decreto, riprendendo le linee strategiche del decreto legislativo n. 626 del 1994, fissa nella valutazione del rischio di incendio il punto di riferimento per stabilire la congruita' delle necessarie misure di sicurezza preventive e protettive e riporta nell'allegato I le linee guida per procedere a detta valutazione.

La valutazione di cui sopra e le conseguenti misure vanno riportate nel...

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