DECRETO 7 novembre 2012 - Procedura a livello nazionale per la presentazione e l''esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010. (12A12250)

IL MINISTRO DELLE POLITICHE

AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare il Titolo III, Capo III, IV e V, recanti norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali, e il Capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, recante la modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007, con il quale in particolare il regolamento (CE) n. 479/2008 e' stato inserito nello stesso regolamento (CE) n. 1234/2007 (regolamento unico OCM), a decorrere dal 1° agosto 2009;

Visto il regolamento (CE) n. 607 della Commissione del 10 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardo le denominazioni di origine protetta e le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo;

Visti i regolamenti (CE) della Commissione n. 401/2010 del 7 maggio 2010, n. 538/2011 del 1° giugno 2011 e n. 670 del 12 luglio 2011, con i quali sono state apportate talune modifiche al predetto regolamento (CE) n. 607/2009;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti, in particolare, l'art. 7, comma 2, e l'art. 11, comma 1, del predetto decreto legislativo, che prevedono di stabilire la procedura nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto il proprio decreto 16 dicembre 2010 recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;

Visto il proprio decreto 14 giugno 2012 recante l'approvazione dello schema di piano dei controlli, in applicazione dell'art. 13, comma 17, del decreto legislativo n. 61/2010;

Considerato che si rende necessario apportare alcune modifiche e integrazioni al predetto decreto 16 dicembre 2010, al fine di semplificare gli adempimenti procedurali previsti a carico dei soggetti legittimati al momento della presentazione delle domande di riconoscimento delle DOP e IGP e di modifica dei disciplinari di produzione, nonche' per adeguarlo a talune innovazioni procedurali introdotte con i citati regolamenti comunitari di modifica del Reg. (CE) n. 607/2009;

Ritenuto, per motivi di semplificazione, di dover ricodificare in un unico decreto le disposizioni relative alla procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, procedendo alla conseguente abrogazione del richiamato decreto 16 dicembre 2010;

Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 25 ottobre 2012;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende:

    1. per soggetto richiedente, il soggetto legittimato a presentare la domanda di protezione di una denominazione di origine o una indicazione geografica di cui all'art. 118-sexies del Reg. (CE) n. 1234/2007;

    2. per Ministero, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

    3. per regione, la competente regione o provincia autonoma, ovvero le competenti regioni o province autonome, sul cui territorio insiste la produzione interessata alla protezione;

    4. per Comitato, il Comitato nazionale vini DOP e IGP di cui all'art. 16 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

    5. quando non diversamente specificato, per Denominazione, indistintamente «Denominazione di origine protetta» (DOP) ovvero «Indicazione geografica protetta» (IGP);

    6. per «Denominazione di origine controllata e garantita» (DOCG) e «Denominazione di origine controllata» (DOC), le «menzioni tradizionali» italiane di cui all'art. 118-duovicies, par. 1, lettera a) del Reg. (CE) n. 1234/2007, utilizzate per indicare che i prodotti in questione recano una DOP.

    Art. 2

    Soggetto richiedente

  2. Il soggetto legittimato a presentare la domanda di protezione per una DOP o IGP ai sensi del Reg. (CE) n. 1234/2007 e' qualunque associazione di produttori, costituita dall'insieme dei produttori vitivinicoli della denominazione oggetto della domanda, ivi compresi i consorzi di tutela in possesso dei requisiti previsti dall'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. Possono far parte dell'associazione altri soggetti pubblici o di carattere privatistico, purche' rappresentanti gli interessi della relativa denominazione.

  3. L'associazione di cui al comma 1 deve:

    1. essere costituita ai sensi di legge;

    2. avere tra gli scopi sociali la registrazione a livello Comunitario della denominazione per la quale viene presentata la domanda, o aver assunto in assemblea la delibera di presentare istanza per la registrazione della denominazione interessata, qualora tale previsione non sia contenuta nello statuto o nell'atto costitutivo;

    3. essere espressione dei produttori vitivinicoli della produzione interessata;

    4. fermo restando lo scopo sociale, impegnarsi a non sciogliersi prima della registrazione della denominazione interessata a livello Comunitario.

    Art. 3

    Pluralita' di richieste per un'unica denominazione

  4. Nel caso in cui siano presentate piu' istanze per la stessa denominazione la regione provvede ad individuare il soggetto maggiormente rappresentativo, sia in termini di produzione, sia di numero di imprese vitivinicole.

    Art. 4

    Documentazione da presentare

  5. Il soggetto di cui all'art. 2 presenta la domanda di protezione della denominazione, contenente tutti gli elementi di cui all'art. 118-quater, par. 1, del Reg. (CE) n. 1234/2007, al Ministero - Dipartimento delle politiche competitive della qualita' agroalimentare e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare - Ufficio PQA IV, per il tramite della regione.

  6. La domanda di cui al comma 1 deve essere corredata dalla seguente documentazione:

    1. atto costitutivo e, ove presente, statuto;

    2. delibera assembleare dalla quale risulti la volonta' dei produttori di presentare istanza per la protezione della denominazione, qualora tale previsione non sia contenuta nell'atto costitutivo o nello statuto;

    3. elenco sottoscritto da un numero di viticoltori che, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 8 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, rappresentino:

      in caso di vini DOCG, qualora si intenda riconoscere una DOCG autonoma a partire da una specifica tipologia o area geografica delimitata nell'ambito della DOC di provenienza, almeno il cinquantuno per cento dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo e almeno il cinquantuno per cento della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo, oggetto di rivendicazione produttiva nell'ultimo biennio;

      in caso di vini DOC, almeno il trentacinque per cento dei viticoltori interessati ed almeno il trentacinque per cento della superficie totale dei vigneti, oggetto di rivendicazione produttiva nell'ultimo biennio. Per il riconoscimento a DOC autonome, a partire dalle zone espressamente delimitate e dalle sottozone di preesistenti DOC, le predette percentuali sono elevate al cinquantuno per cento;

      in caso di vini IGP, almeno il venti per cento dei viticoltori interessati e il venti per cento della superficie totale dei vigneti, oggetto di dichiarazione...

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