DECRETO 9 gennaio 2015 - Fondo di solidarieta' bilaterale alternativo per l'artigianato. (Decreto 86986). (15A01706)

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 3, commi da 4 a 13, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nella parte in cui prevede che, per i settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale, si costituiscano, previa stipula di accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, fondi di solidarieta' bilaterali con la finalita' di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria;

Visto l'art. 3, comma 14, della medesima legge 28 giugno 2012, n. 92, nella parte in cui prevede che, in alternativa al modello previsto dai commi da 4 a 13 del medesimo articolo, in riferimento ai settori di cui al citato comma 4, nei quali siano operanti consolidati sistemi di bilateralita', le predette organizzazioni sindacali e imprenditoriali possono adeguare le fonti normative ed istitutive dei rispetti fondi bilaterali ovvero dei fondi interprofessionali di cui all'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 alle finalita' perseguite dai commi da 4 a 13;

Visto l'art. 3, comma 15, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

Visto l'art. 3, comma 16, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visti gli Accordi interconfederali del 30 novembre 2012, del 31 ottobre 2013 e del 29 novembre 2013 mediante i quali, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 14, della sopra richiamata legge n. 92 del 2012, le parti firmatarie hanno convenuto di costituire l'Associazione denominata "Fondo di solidarieta' bilaterale alternativo per l'Artigianato" e adeguare l'atto costitutivo alle finalita' perseguite dai commi da 4 a 13 dell'articolo innanzi citato;

Visto l'atto costitutivo di associazione ai sensi del Capo III, Titolo II, del Codice Civile, denominata "Fondo di solidarieta' bilaterale per l'artigianato", del 26 marzo 2014, rep. 79424;

Considerate le finalita' perseguite dai fondi di cui al comma 14, volte a realizzare ovvero integrare il sistema, in chiave universalistica, di tutela del reddito in...

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