DECRETO 9 agosto 2016 - Modifiche del decreto 4 settembre 1996, recante: «Elenco degli Stati con i quali e' attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana.». (16A06123)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati;

Visto, in particolare, l'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 239 del 1996, il quale stabilisce la non applicazione dell'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, percepiti da soggetti residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni;

Visto l'art. 11, comma 4, lettera c), del menzionato decreto legislativo n. 239 del 1996, come modificato dall'art. 10, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, il quale dispone che l'elenco degli Stati e territori di cui all'art. 6, comma 1, che consentono un adeguato scambio di informazioni e' aggiornato con cadenza semestrale;

Visto l'art. 11, comma 5, del citato decreto legislativo n. 239 del 1996, il quale prevede che le disposizioni recate nei decreti indicati al comma 4 possono essere modificate con successivi decreti del Ministro delle finanze;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, che ha approvato l'elenco degli Stati con i quali risulta attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito in vigore con la Repubblica italiana;

Decreta: Art. 1 1. Al decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, sono apportate le seguenti modifiche: a) l'art. 1 e' sostituito dal seguente: «Art. 1. - 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni indicate nell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, gli Stati e territori con i quali e' attuabile lo scambio di informazioni sono i seguenti: Albania Alderney Algeria Anguilla Arabia Saudita Argentina Armenia Aruba Australia Austria Azerbaijan Bangladesh Belgio Belize Bermuda Bielorussia Bosnia Erzegovina Brasile Bulgaria Camerun Canada Cina...

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