DECRETO 8 giugno 2015, n. 88 - Regolamento recante disciplina delle convenzioni in materia di pubblica utilita' ai fini della messa alla prova dell'imputato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67. (15G00099)

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto l'articolo 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67, che prevede che il Ministro della giustizia adotti un regolamento per disciplinare le convenzioni che il Ministero della giustizia o, su delega di quest'ultimo, il presidente del tribunale, puo' stipulare con gli enti o le organizzazioni di cui al terzo comma dell'articolo 168-bis del codice penale;

Visto l'articolo 168-bis, terzo comma, codice penale che subordina la concessione della messa alla prova alla prestazione di lavoro di pubblica utilita';

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 9 ottobre 2014;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri con nota del 31 ottobre 2014;

Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Lavoro di pubblica utilita' 1. Il lavoro di pubblica utilita' da prevedere per la messa alla prova degli imputati maggiori di eta', ai sensi dell'articolo 168-bis c.p., consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettivita' di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalita' ed attitudini lavorative dell'imputato, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. 2. La prestazione e' svolta con modalita' che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non puo' superare le otto ore. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: Si riporta il testo dell'articolo 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT