DECRETO 7 maggio 2021 - Apporti al Patrimonio Destinato. (21A02945)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

Visto l'art. 27 del predetto decreto-legge n. 34/2020 e in particolare:

il comma 1, il quale dispone, tra l'altro, che «Al fine di attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", Cassa depositi e prestiti S.p.a. e' autorizzata a costituire un Patrimonio Destinato denominato

Patrimonio Rilancio

, (di seguito il «Patrimonio Destinato») a cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Patrimonio Destinato puo' essere articolato in comparti. Il Patrimonio Destinato e ciascuno dei suoi comparti sono rispettivamente composti dai beni e dai rapporti giuridici attivi e passivi ad essi apportati, nonche' dai beni e dai rapporti giuridici di tempo in tempo generati o comunque rivenienti dalla gestione delle loro rispettive risorse, ivi inclusi i mezzi finanziari e le passivita' rivenienti dalle operazioni di finanziamento. Il Patrimonio Destinato, o ciascuno dei suoi comparti, e' autonomo e separato, a tutti gli effetti, dal patrimonio di Cassa depositi e prestiti S.p.a. e dagli altri patrimoni separati costituiti dalla stessa. Il Patrimonio Destinato e ciascuno dei suoi comparti rispondono esclusivamente delle obbligazioni dai medesimi assunte, nei limiti dei beni e rapporti giuridici agli stessi apportati, ovvero generati o rivenienti dalla gestione»

il comma 2, il quale dispone, tra l'altro, che «Gli apporti del Ministero dell'economia e delle finanze sono effettuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze»

Visto l'art. 27, comma 17, del decreto-legge n. 34/2020, come sostituito dall'art. 27, comma 4-bis, della legge 13 ottobre 2020, n. 126, di conversione del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, il quale dispone, tra l'altro, che «Ai fini degli apporti di cui al comma 2, e' autorizzata per l'anno 2020 l'assegnazione a Cassa depositi e prestiti di titoli di Stato, nel limite massimo di 44 miliardi di euro, appositamente emessi ovvero, nell'ambito del predetto limite, l'apporto di liquidita'. Detti titoli non concorrono a formare il limite delle emissioni nette per l'anno 2020 stabilito dalla legge di bilancio e dalle successive modifiche. Ai fini della registrazione contabile dell'operazione, a fronte del controvalore dei titoli...

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