DECRETO 6 ottobre 2014 - Modifica del decreto 6 dicembre 2013 di approvazione del Piano Assicurativo Agricolo, per l'anno 2014. (14A08860)

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole;

Visto il Capo I del medesimo decreto legislativo n. 102/04, che disciplina gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi ed, in particolare, l'art. 4 che stabilisce procedure, modalita' e termini per l'adozione del piano assicurativo agricolo annuale sentite le proposte di apposita Commissione Tecnica;

Visto il proprio decreto 6 dicembre 2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 50 del 1° marzo 2014, con il quale e' stato approvato il Piano assicurativo per la copertura dei rischi agricoli del 2014, ed in particolare l'art. 4, comma 1, ai sensi del quale nel contratto assicurativo deve essere richiamata, tra l'altro, l'esistenza di polizze integrative legate al medesimo bene oggetto di assicurazione agevolata, e tali polizze devono essere contratte dallo stesso contraente di quelle agevolate, ossia per le polizze collettive dagli organismi collettivi di difesa;

Viste le richieste pervenute da parte di vari soggetti interessati (Cooperativa di difesa Friuli, Confagricoltura Province di Mantova, Treviso, Verona e Brescia) di modifica della disposizione di cui all'art. 4, comma 1 del decreto 6 dicembre 2013 di cui sopra, per consentire, in presenza di polizze agevolate collettive, la stipula di polizze integrative non agevolate legate al medesimo bene oggetto di assicurazione agevolata, con contraente individuale coincidente con il beneficiario;

Tenuto conto che la citata disposizione e' stata inserita al fine di facilitare i controlli sulla spesa pubblica, ma in seguito ad una approfondita valutazione, preso atto che in un mercato assicurativo libero le compagnie assicuratrici hanno continuato a stipulare polizze integrative individuali per i rischi che non possono essere oggetto di assicurazione agevolata, si ritiene che le esigenze di controllo possano essere garantite mediante opportune disposizioni finalizzate ad evitare errate imputazioni della spesa ammissibile all'aiuto pubblico;

Visto l'allegato 2 al citato decreto 6 dicembre 2013, nella parte in cui reca la metodologia di calcolo dei parametri contributivi -Colture- al primo paragrafo, dove e' stabilito che: "In caso di assenza totale di statistiche utili, il parametro contributivo e' pari alla tariffa effettiva dell'anno in corso per singolo...

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