IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, recante Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210;
Visto in particolare l'articolo 3, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 122 del 2005, il quale prevede che, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' determinato il modello standard della fideiussione cui e' obbligato il costruttore all'atto, ovvero in un momento precedente alla stipula di un contratto che abbia come finalita' il trasferimento non immediato della proprieta' o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire o di un atto avente le medesime finalita';
Visto il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e, in particolare, l'articolo 385, che ha modificato l'articolo 3 del decreto legislativo n. 122 del 2005;
Visto il parere del Consiglio di Stato, reso all'adunanza dell'8 febbraio 2022 dalla Sezione consultiva per gli atti normativi;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 effettuata con nota del 10 maggio 2022;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione
Con il presente regolamento e' determinato, ai sensi dell'articolo 3, comma 7-bis, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, il modello standard della fideiussione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo.
La fideiussione puo' essere rilasciata anche congiuntamente da piu' garanti. In tal caso le singole garanzie possono essere prestate sia con atti separati per ciascun garante e per la relativa quota, sia con unico atto che indichi i garanti e le relative quote. La suddivisione per quote opera nei rapporti interni ai garanti medesimi, fermo restando il vincolo di solidarieta' nei confronti dell'acquirente dell'immobile da costruire.
La fideiussione deve prevedere l'importo massimo complessivo garantito, corrispondente alle somme e al valore di ogni altro corrispettivo che il costruttore ha riscosso e quelli che, secondo i termini e le modalita' stabilite nel contratto, deve ancora riscuotere, senza franchigie.
La fideiussione e' stipulata secondo il modello standard di cui all'allegato A), di cui fa parte integrante la scheda tecnica di cui all'allegato B). Le clausole previste dalla Sezione I del modello standard possono essere modificate solo in senso piu' favorevole per il beneficiario. Le clausole previste dalla Sezione II sono derogabili su accordo delle parti, fermi restando i principi stabiliti dalla legislazione vigente in materia di fideiussione e cessione del credito.