DECRETO 6 giugno 2022, n. 125 - Regolamento relativo al modello standard di garanzia fideiussoria relativa al trasferimento della proprieta' o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire, ai sensi dell'articolo 3, comma 7-bis del decreto legislativo 20 giugno 2005 n. 122

Coming into Force08 Settembre 2022
Enactment Date06 Giugno 2022
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2022/08/24/22G00134/ORIGINAL
Published date24 Agosto 2022
Official Gazette PublicationGU n.197 del 24-08-2022
Articoli
Art 1.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, recante Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210;

Visto in particolare l'articolo 3, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 122 del 2005, il quale prevede che, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' determinato il modello standard della fideiussione cui e' obbligato il costruttore all'atto, ovvero in un momento precedente alla stipula di un contratto che abbia come finalita' il trasferimento non immediato della proprieta' o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire o di un atto avente le medesime finalita';

Visto il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e, in particolare, l'articolo 385, che ha modificato l'articolo 3 del decreto legislativo n. 122 del 2005;

Visto il parere del Consiglio di Stato, reso all'adunanza dell'8 febbraio 2022 dalla Sezione consultiva per gli atti normativi;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 effettuata con nota del 10 maggio 2022;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

  1. Con il presente regolamento e' determinato, ai sensi dell'articolo 3, comma 7-bis, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, il modello standard della fideiussione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo.

  2. La fideiussione puo' essere rilasciata anche congiuntamente da piu' garanti. In tal caso le singole garanzie possono essere prestate sia con atti separati per ciascun garante e per la relativa quota, sia con unico atto che indichi i garanti e le relative quote. La suddivisione per quote opera nei rapporti interni ai garanti medesimi, fermo restando il vincolo di solidarieta' nei confronti dell'acquirente dell'immobile da costruire.

  3. La fideiussione deve prevedere l'importo massimo complessivo garantito, corrispondente alle somme e al valore di ogni altro corrispettivo che il costruttore ha riscosso e quelli che, secondo i termini e le modalita' stabilite nel contratto, deve ancora riscuotere, senza franchigie.

  4. La fideiussione e' stipulata secondo il modello standard di cui all'allegato A), di cui fa parte integrante la scheda tecnica di cui all'allegato B). Le clausole previste dalla Sezione I del modello standard possono essere modificate solo in senso piu' favorevole per il beneficiario. Le clausole previste dalla Sezione II sono derogabili su accordo delle parti, fermi restando i principi stabiliti dalla legislazione vigente in materia di fideiussione e cessione del credito.

Art 2.

Disposizioni finali e transitorie

  1. Il presente regolamento si applica alle fideiussioni stipulate a partire dal trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

  2. Le garanzie fideiussorie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, stipulate dal 16 marzo 2019 e sino alla data di cui al comma 1 conservano la loro efficacia sino alla scadenza. In caso di rinnovo, esse sono rese conformi al modello standard di cui all'articolo 1, comma 3.

Art 3.

Clausola di invarianza finanziaria

  1. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 6 giugno 2022 Il Ministro della giustizia

Cartabia Il Ministro dell'economia

e delle finanze

Franco Visto, il Guardasigilli: Cartabia Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2022 Ufficio Controllo atti P.C.M., Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 2118

Allegato A
(art 1, comma 4)

MODELLO STANDARD DI FIDEIUSSIONE ai sensi dell'articolo 3, comma 7-bis, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122

DEFINIZIONI

  1. «Decreto legislativo»: il decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 (Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210), come modificato dal "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;

  2. «Banca»: impresa autorizzata all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB);

  3. «Impresa di assicurazione»: impresa autorizzata all'esercizio dell'attivita' assicurativa nel ramo n. 15 (cauzione) di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private);

  4. «Garante»: la Banca o l'Impresa di assicurazione che rilascia la Fideiussione, i cui estremi identificativi sono riportati nella Fideiussione e nella relativa Scheda tecnica;

  5. «Beneficiario»: l'acquirente dell'Immobile come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del Decreto legislativo, o colui che subentra nella sua posizione giuridica e abbia gli stessi requisiti...

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